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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera che aveva annullato un avviso di liquidazione d'imposta e sanzioni relativo a un atto registrato nel 1996. L'Ufficio sosteneva che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla sentenza della Corte di Cassazione o, in subordine, dal decreto della CTR della Basilicata che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione, ritenendo quindi tempestivi l'iscrizione a ruolo e gli atti di riscossione. La contribuente sosteneva invece che la mancata riassunzione avesse fatto venir meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione e che, al momento della notifica dell'avviso del 2013, il credito fiscale fosse ormai prescritto o comunque decaduto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 346/1990, decorrente dall'atto impositivo del 1° giugno 1998. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio ha determinato, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., l'estinzione del processo e l'esclusione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione. Il decreto di estinzione del 3 giugno 2010 non è stato considerato una decisione di merito o di rito idonea a conservare tale effetto. Poiché l'avviso di liquidazione è stato emesso e notificato nel maggio 2013, oltre dieci anni dopo l'atto impositivo, il credito fiscale è stato dichiarato prescritto. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 41 D.Lgs. 346/1990

    Il credito fiscale si prescrive in 10 anni.

    La Commissione ha applicato il termine ordinario decennale di prescrizione al credito tributario, ritenendo che fosse già decorso quando l'Amministrazione ha notificato l'avviso di liquidazione nel 2013.

  • Art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    La tesi dell'Ufficio, secondo cui la prescrizione sarebbe iniziata soltanto quando la pretesa era concretamente esigibile dopo il giudizio di rinvio, è stata respinta: l'Amministrazione disponeva degli strumenti processuali per riassumere la causa e non poteva imputare alla contribuente la propria inerzia.

  • Art. 2945, commi 2 e 3, c.c.

    L'estinzione del processo esclude l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, lasciando operare soltanto l'effetto interruttivo e facendo decorrere un nuovo periodo prescrizionale.

    Quando il processo si estingue per inattività delle parti, la domanda giudiziale non conserva l'effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo; torna applicabile la regola generale e il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

  • Art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

    La mancata riassunzione nel termine previsto determina l'estinzione del processo. Tale estinzione, nel caso esaminato, ha impedito di mantenere l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.

  • Art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo.

    La sentenza della Cassazione conserva efficacia limitatamente al principio di diritto eventualmente enunciato, ma l'estinzione del giudizio impedisce di considerare permanentemente interrotta la prescrizione.

  • Art. 76 D.P.R. 131/1986

    La contribuente lo ha richiamato per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscuotere l'imposta, in ragione del decorso del termine previsto per la liquidazione e la riscossione.

  • Cass. civ., n. 5104/2006

    L'effetto interruttivo della domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo solo se interviene una sentenza che definisca il giudizio; in caso di estinzione per inattività delle parti torna applicabile la regola che esclude la permanenza dell'effetto interruttivo.

    La Commissione ha seguito il principio secondo cui l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione non equivale a una definizione del processo idonea a mantenere l'interruzione permanente della prescrizione.

Massime di principio

  • Se un giudizio tributario viene rinviato dalla Cassazione e nessuna parte lo riassume tempestivamente, il processo può estinguersi e l'Amministrazione non può normalmente invocare la durata del processo per mantenere indefinitamente interrotta la prescrizione.
  • La mancata riassunzione può produrre conseguenze sostanziali sulla riscossione: l'Amministrazione deve verificare autonomamente i termini prescrizionali e decadenziali e non può presumere che il credito resti azionabile fino alla data del decreto di estinzione.
  • Un provvedimento che dichiara soltanto l'estinzione per inattività delle parti non equivale necessariamente a una decisione di merito o a una decisione processuale idonea a conservare l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre ricostruire l'intera sequenza degli atti, individuare il termine applicabile e verificare se ciascun atto abbia effettivamente efficacia interruttiva o sospensiva.
  • L'interesse dell'Amministrazione a riassumere il giudizio non viene meno solo perché la mancata riassunzione potrebbe rendere definitivo l'atto: l'inerzia processuale può comportare la perdita dell'effetto interruttivo e la prescrizione del credito.

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