Cassazione Civile, Ordinanza n. 04615/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un preavviso di fermo relativo a cartelle recanti crediti tributari. Dopo un primo giudizio e un giudizio di appello, il contribuente aveva ottenuto in sede di rinvio la rideterminazione delle spese di lite; la CTR aveva liquidato importi per primo grado, secondo grado e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione è stato proposto solo contro il capo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, dell’art. 2223, comma 2, c.c. e dell’art. 111 Cost., perché la CTR avrebbe omesso di considerare la fase decisionale e avrebbe liquidato un compenso inferiore ai minimi tariffari, assumendo un valore della controversia pari a euro 4.315,00 e sostenendo che, anche applicando la riduzione prevista dalla tabella, il compenso dovesse essere maggiore di quello riconosciuto. In via preliminare la Corte aveva rilevato la nullità della notifica del ricorso eseguita presso il difensore del precedente agente della riscossione e aveva disposto la rinnovazione della notifica presso la sede o PEC del successore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che, quando il giudizio di impugnazione prosegue soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite, il valore della controversia nel grado va individuato nel differenziale tra quanto attribuito dalla sentenza impugnata e quanto ritenuto corretto dall’atto di impugnazione, integrato dal criterio del decisum. Applicando tale criterio, ha ricondotto la causa al primo scaglione tariffario e ha verificato che l’importo liquidato per il giudizio di legittimità (euro 707,50, oltre accessori) era superiore ai valori medi previsti sia dal d.m. n. 55/2014 sia dalle tabelle anteriori al d.m. n. 147/2022. Ha inoltre affermato che il giudice non è vincolato ai valori medi, potendo determinare il compenso tra minimo e massimo in base alle circostanze concrete, con scelta non sindacabile in cassazione se contenuta nei parametri tabellari. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la controricorrente era rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 55/2014
Le tabelle forensi vanno applicate tenendo conto delle fasi effettivamente svolte; il giudice può liquidare il compenso in misura diversa dal valore medio entro i limiti tabellari.
art. 2223, comma 2, c.c.
La norma è stata richiamata dal ricorrente come parametro di censura, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
È stato evocato dal ricorrente, ma non ha condotto ad alcuna cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha escluso l’errore della CTR nella liquidazione delle spese.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È stata richiamata la memoria depositata dal ricorrente nella fase camerale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una impugnazione riguarda esclusivamente il capo sulle spese, il valore della controversia nel grado va determinato sulla base del solo differenziale tra quanto liquidato e quanto richiesto o ritenuto corretto, considerando anche il contenuto effettivo della decisione.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il giudice non è vincolato ai valori medi della tabella, ma può collocarsi tra minimo e massimo in relazione alle circostanze concrete; la scelta è censurabile in cassazione solo se oltrepassa i parametri normativi o è giuridicamente errata.
- La verifica del rispetto dei minimi tariffari deve essere compiuta considerando tutte le fasi del giudizio effettivamente svolte, compresa la fase decisionale, se dovuta per quel grado.
- Se il compenso liquidato risulta superiore ai valori medi della fascia tariffaria correttamente individuata, non è configurabile violazione dei parametri tabellari per il solo fatto che il giudice non abbia adottato il valore medio.
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