Sentenza del 20/11/2015 n. 23773 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva rettificato, sulla base degli studi di settore e previo contraddittorio, il volume d'affari e il reddito della società per l'anno 2000, elevando il reddito imponibile da lire 17.118.000 a lire 156.320.000 e recuperando maggiori imposte IVA e IRAP, nonché il maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF nei confronti dei soci. I ricorrenti sostenevano che la perdita del mandato monomarca con Mondo S.p.A., il trasferimento dell'ufficio presso l'abitazione del socio accomandante, la ridotta operatività e l'età avanzata del socio dimostrassero l'inattendibilità delle presunzioni derivanti dagli studi di settore. Contestavano inoltre la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ridotto ma non annullato integralmente l'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso perché privi del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha inoltre rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, mentre il secondo prospettava una contraddittorietà della motivazione non adeguatamente specificata. La valutazione degli elementi probatori effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale è stata ritenuta logica, coerente e non censurabile in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione regionale, che aveva ridotto dell'80% il reddito accertato senza annullare gli avvisi. La società e i soci sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.700 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di capacità contributiva, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che essa si risolvesse in una contestazione della valutazione concreta delle prove.
Art. 2729 del codice civile
Riguarda le presunzioni semplici. I ricorrenti sostenevano che gli elementi addotti avrebbero dovuto superare le presunzioni fondate sugli studi di settore; la Corte, tuttavia, ha ritenuto la censura inammissibile e diretta a una rivalutazione del merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39
Disciplinano i poteri di controllo e rettifica dell'Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte dirette. La Corte non ha esaminato nel merito la legittimità dell'accertamento, poiché i motivi erano processualmente inammissibili.
Art. 366-bis del codice di procedura civile
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge o di un momento di sintesi per i vizi di motivazione. La loro mancanza ha determinato l'inammissibilità di entrambi i motivi.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può però essere utilizzato per ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la Corte verifica la corretta applicazione della legge e l'esistenza di vizi motivazionali rilevanti.
- Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira sostanzialmente a contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato i fatti.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e basata sugli elementi acquisiti, la valutazione probatoria resta normalmente insindacabile in Cassazione.
- Nel regime processuale applicabile alla causa, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. comportava l'inammissibilità del motivo, anche se la questione sostanziale poteva avere rilievo.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sugli studi di settore occorre fornire elementi concreti e specifici sulle condizioni anomale dell'attività e collegarli puntualmente alla pretesa fiscale; mere asserzioni o giustificazioni generiche possono non essere sufficienti.
- La riduzione dell'accertamento da parte del giudice di merito non implica necessariamente il suo annullamento: se il contribuente impugna la decisione solo in Cassazione con censure inammissibili, resta ferma la rideterminazione già operata dal giudice tributario.
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