Sentenza del 20/11/2015 n. 5016 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio per revocazione - Condizioni di ammissibilità - Esistenza di un errore di giudizio - Ammissibilità del ricorso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio denunciato riguardava un presunto errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. La rivalutazione delle prove o delle risultanze processuali non può essere ottenuta mediante il giudizio di revocazione fondato sull’art. 395, n. 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza contenesse un errore di fatto nella valutazione delle risultanze probatorie. Secondo la censura, la Commissione tributaria avrebbe erroneamente percepito o valutato gli elementi emergenti dagli atti. La Corte ha però precisato che l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e obiettivamente rilevabile del contenuto degli atti, non in una diversa o erronea valutazione giuridica delle prove.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice abbia falsamente percepito l’esistenza o il contenuto di un atto processuale, con una svista materiale immediatamente rilevabile e decisiva. Non comprende gli errori di interpretazione, valutazione delle prove o applicazione del diritto.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 22080/2013
La censura relativa all’erronea valutazione delle prove è incompatibile con l’errore di fatto quando deriva da un errore di giudizio e non da una mera svista percettiva.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva evidente e decisiva, ricavabile direttamente dagli atti senza ulteriori valutazioni.
- Non si può utilizzare la revocazione per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei documenti o delle argomentazioni giuridiche già esaminate dal giudice.
- Occorre distinguere tra errore di percezione, che può fondare la revocazione, ed errore di giudizio, che normalmente deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Se la sentenza mostra che il giudice ha esaminato l’elemento controverso e lo ha valutato in modo ritenuto erroneo, si tratta presumibilmente di errore di giudizio e il ricorso per revocazione è inammissibile.
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