Cassazione Penale, Sentenza n. 18467/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato la mancata notifica del decreto di citazione in appello e, per tale vizio procedurale, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito della proposizione dell'appello. Dagli atti è risultato che il decreto di citazione in appello non è stato notificato poiché l'imputato era risultante "sconosciuto" all'indirizzo al quale era stato tentato l'invio e non aveva mai eletto domicilio, per cui mancava la regolare notificazione dell'atto essenziale per la prosecuzione del processo in appello.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Articolo indicato come uno dei reati contestati all'imputato; la Corte non ha esaminato il merito del capo d'imputazione, avendo deciso l'annullamento per vizio procedurale relativo alla notifica.
art. 497-bis cod. pen.
Altro articolo indicato nei capi d'imputazione; analogamente, la decisione di annullamento è basata su profili di regolarità procedurale e non sulla valutazione della sussistenza del reato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; il Procuratore generale ha presentato conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha comunque valutato la questione di regolarità della notifica.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione in appello all'imputato, quando l'indirizzo risulta "sconosciuto" e non è stata eletta domiciliazione, configura un vizio procedurale tale da determinare l'annullamento della sentenza di condanna e il rinvio per nuovo giudizio.
- La Corte di Cassazione verifica autonomamente la regolarità delle notifiche; l'assenza di prova di notifica non può essere sanata da mere affermazioni e comporta tutela in favore dell'imputato.
- La trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale non sostituisce l'obbligo della regolare notificazione degli atti processuali al difensore o all'imputato.
- Per evitare il rischio di annullamento, è essenziale che difesa e uffici procedenti curino l'elezione di domicilio e la documentazione probatoria della regolare notifica degli atti di citazione in appello.
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