Cassazione Penale, Ordinanza n. 35553/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una condanna per furto aggravato di energia elettrica, confermata dalla Corte d'appello. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea applicazione di legge e mancanza della condizione di procedibilità, assumendo che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. fosse stata erroneamente contestata in fatto, perché non sarebbero stati integrati i presupposti dell'esposizione alla pubblica fede. Ha inoltre contestato la possibilità per il pubblico ministero di formulare contestazione suppletiva dell'aggravante dopo la scadenza del termine per proporre querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già sviluppate in appello e già disattese con argomentazione congrua e lineare. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel furto di energia elettrica, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere legittimamente contestata e ritenuta in fatto, anche senza una formulazione espressa specifica, poiché l'energia elettrica è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, n. 7 c.p.
circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede
Nel furto di energia elettrica l'aggravante può ritenersi contestata e accertata in fatto senza una formulazione espressa specifica, perché il bene sottratto è destinato a un pubblico servizio.
art. 625, comma primo, n. 7 c.p.
esposizione dei beni alla pubblica fede
La Corte lo considera applicabile al furto di energia elettrica in ragione della destinazione del bene a pubblico servizio.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 125 c.p.p.
Richiamato implicitamente attraverso il tema della motivazione: il ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura di legittimità non può risolversi in una mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua, lineare e immune da evidenti contraddizioni.
- Nel furto di energia elettrica l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere ritenuta sussistente in fatto anche senza una formulazione espressa del capo di imputazione, quando il bene sia funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →