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Sentenza

Sentenza del 09/12/2016 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Avvisodi accertamento - Omesso versamento Iva su acquisto di autoveicoli ad un prezzoinferiore da fornitori residenti in altri Paesi U.E. con successiva vendita inItalia - Solidarietà del versamento Iva tra cedente e cessionario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata confermata: il trasferimento delle autovetture, pur non essendo necessariamente collegato al mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente, comporta la responsabilità solidale del concessionario per l’IVA dovuta. Il cessionario non è riuscito a superare la presunzione prevista dalla norma dimostrando l’esistenza di ragioni oggettive o legali idonee a giustificare il prezzo inferiore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione ha contestato l’omesso versamento dell’IVA relativa ad autovetture acquistate da fornitori residenti in altri Paesi dell’Unione europea a un prezzo inferiore rispetto al valore ordinario e successivamente rivendute in Italia. Il concessionario, quale cessionario, non ha dimostrato che il prezzo ridotto fosse giustificato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili oppure da specifiche disposizioni di legge, come richiesto dall’art. 60-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. È stato quindi ritenuto obbligato in solido con il cedente per il pagamento dell’IVA non versata.

Norme richiamate

  • Art. 60-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972

    Il cessionario obbligato solidale può dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge.

    La norma introduce una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente in relazione a determinati beni, quando questi siano acquistati a un prezzo inferiore ai valori ordinari. Il cessionario può sottrarsi alla responsabilità dimostrando, con elementi oggettivi e documentabili, che il prezzo ridotto era effettivamente giustificato.

Massime di principio

  • In presenza di acquisti intracomunitari di beni soggetti alla disciplina dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, un prezzo anormalmente basso può far sorgere una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente.
  • Il cessionario deve conservare e produrre prove concrete delle ragioni del prezzo ridotto, come condizioni del veicolo, danni, obsolescenza, campagne commerciali, condizioni contrattuali, quotazioni di mercato o specifiche disposizioni normative.
  • La responsabilità solidale può operare anche senza la prova che il cessionario abbia partecipato direttamente all’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente.
  • La mera regolarità formale delle fatture o dei documenti di acquisto, così come la provenienza estera del bene, potrebbe non essere sufficiente a escludere la responsabilità se il prezzo appare ingiustificatamente inferiore.
  • Per evitare contestazioni, l’operatore dovrebbe svolgere adeguate verifiche sul fornitore, sulla congruità del prezzo e sulle cause economiche della riduzione, documentandole prima o al momento dell’acquisto.

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