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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5112/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fini aveva impugnato la sentenza di condanna per il reato di diffamazione per un articolo pubblicato sul sito "www.massimofini.it", sostenendo che si trattava di legittima critica politica e non di fatti falsi: denunciava la mancanza di motivazione della Corte d'appello (per non aver risposto alle censure dell'appello) e l'erronea esclusione dell'esimente del diritto di critica politica (richiamando anche l'art. 59 c.p.), lamentando che i passaggi dell'articolo fossero opinioni o valutazioni politiche, non asserzioni di fatti, e che i giudici avessero manipolato e parcellizzato il contenuto dell'articolo negandone il significato complessivo di critica politica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo delle questioni già decise in primo e secondo grado e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente distinto tra espressioni di critica politica (ammesse) ed affermazioni presentate come fatti ma non veritiere o travisate, che hanno formato la base dell'attacco diffamatorio verso la persona e la professionalità di De Falco. La scriminante del diritto di critica politica è stata esclusa poiché l'articolo avrebbe manipolato o travisato fatti storici (omissioni di soccorso, trasferimento "punitivo", ecc.) e non ne aveva verificato le fonti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile esimente riconducibile al diritto di critica politica; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce delle norme che tutelano la libertà di critica, l'esimente non opera quando la critica si fonda su fatti falsi o manipolati, poiché la legittima ricostruzione critica non può rimuovere o snaturare il nucleo di verità dei fatti posti a fondamento della critica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come limite procedurale all'impugnazione in cassazione (limiti della riproposizione delle censure); la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile anche per aspecificità e per reiterazione di motivi già esaminati nei gradi precedenti.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Menziionato in relazione ai motivi di impugnazione; a rigore è una norma sul procedimento di impugnazione in appello e sulla limitazione di temi, utile a spiegare il contesto procedurale entro cui i giudici hanno valutato la portata delle censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese di procedimento; la Corte ha altresì irrogato il pagamento alla cassa delle ammende, ritenendo la inammissibilità dipendente da profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018)

    Richiamata a supporto del principio che il diritto di critica politica non è illimitato: l'esimente richiede che, se la critica si fonda su fatti storici, questi non vengano manipolati o presentati in modo tale da stravolgere la realtà oggettiva.

Massime di principio

  • La critica politica è tutelata, ma non abbraccia la diffusione di fatti non veri o la manipolazione delle circostanze quando questi fatti costituiscono il fondamento dell'attacco; la libertà di espressione non protegge la diffamazione basata su dati falsi.
  • Occorre distinguere chiaramente tra opinioni/congetture politiche (protette) e affermazioni di fatto asserite come vere: le seconde richiedono verifica delle fonti e aderenza alla realtà.
  • I giudici possono 'parcellizzare' un testo: alcune parti possono essere qualificate come legittima critica politica mentre altre, se false o denigratorie, costituiscono diffamazione.
  • In sede di ricorso, la riproposizione di censure già decise senza argomentazioni nuove è rischiosa: la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per reiterazione e aspecificità.
  • Chi formula critiche politiche deve evitare di presentare come fatti circostanze per le quali esistono fonti verificabili contrarie; la correttezza fattuale è condizione per l'esimente della critica.
  • Impugnazioni infondate o procedimentalmente vizianti possono comportare sanzioni economiche (spese, ammende) oltre al mantenimento della condanna di merito.

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