Sentenza n. 122/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento dell'ordinanza con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Marsala, notificata in data 14.07.2023-16.08.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione pecuniaria sostenendo, anzitutto, l’invalidità derivata dell’ordinanza dagli atti presupposti: annullamento della concessione edilizia, diniego di sanatoria, ingiunzione di demolizione e accertamento dell’inottemperanza. Hanno dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico concreto e attuale all’autotutela, considerare il lungo affidamento maturato sulla stabilità del titolo edilizio, ricostruire correttamente lo stato dei luoghi e verificare la distanza dalla battigia al momento della realizzazione delle opere. È stata inoltre censurata la mancata ponderazione degli interessi privati e pubblici e l’asserita illegittimità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non prevista all’epoca dell’abuso. Con riguardo specifico alla sanzione, i ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 sanzionerebbe l’abuso edilizio e non un autonomo illecito omissivo; ne deriverebbe la violazione del principio di irretroattività, poiché le opere risalivano al 1983 mentre la sanzione era stata irrogata nel 2023. Hanno infine dedotto che l’inottemperanza sarebbe stata scriminata dall’esercizio del diritto di difesa, essendo pendente un giudizio sugli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure di invalidità derivata, ha richiamato la precedente sentenza dello stesso Tribunale, confermata in appello dal CGARS, che aveva già respinto le impugnazioni contro l’annullamento della concessione edilizia, il diniego di sanatoria, l’ingiunzione di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza. Le censure autonome sono state ritenute infondate. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 colpisce la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, e non la realizzazione originaria dell’abuso. Poiché l’ingiunzione di demolizione era stata adottata nel 2021, dopo l’entrata in vigore della l. 164/2014, la successiva inottemperanza accertata dopo il termine di novanta giorni era sanzionabile anche se le opere erano state realizzate prima dell’introduzione della disposizione. Il ricorso giurisdizionale contro gli atti presupposti non sospende automaticamente l’efficacia dell’ordine di demolizione; nel caso concreto la domanda cautelare era stata respinta e il relativo provvedimento non era stato appellato. Pertanto, in assenza di sospensione cautelare, l’ordine rimaneva efficace e l’inottemperanza non era scriminata. Ricorso respinto e atti impugnati salvi; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
misura massima di euro 20.000,00
La disposizione sanziona autonomamente la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, non la realizzazione dell’abuso edilizio; la sanzione è applicabile quando l’ordine di demolizione e l’accertamento dell’inottemperanza siano successivi all’entrata in vigore della norma.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
l. 11 novembre 2014, n. 164
Individuata quale legge di entrata in vigore della disciplina sanzionatoria dell’inottemperanza; la sua applicazione non viola il principio di irretroattività quando l’ordine demolitorio e l’accertamento dell’inottemperanza sono successivi.
art. 15, lett. a), l.r. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78
fascia di 150 mt. dalla battigia
Richiamato quale fondamento del divieto di edificazione nella fascia costiera, posto a base del diniego di sanatoria e degli atti repressivi presupposti.
art. 23, l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37
Richiamato quale disposizione che impediva la sanatoria del fabbricato realizzato nella fascia costiera non edificabile.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 colpisce un illecito omissivo autonomo, costituito dalla mancata spontanea ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, e non l’abuso edilizio originario.
- Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative non impedisce l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 quando l’ingiunzione di demolizione e l’accertamento della sua inottemperanza siano successivi all’entrata in vigore della disciplina, anche se l’abuso edilizio è stato realizzato anteriormente.
- La proposizione di un ricorso contro l’ingiunzione di demolizione o contro gli atti presupposti non sospende l’efficacia dell’ordine demolitorio; l’inottemperanza può essere giustificata soltanto dalla concessione di una misura cautelare sospensiva o da altra sospensione dell’efficacia del provvedimento.
- In assenza di sospensione cautelare dell’ingiunzione di demolizione, il destinatario deve ottemperare a un ordine amministrativo efficace e la mancata esecuzione può integrare il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
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