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Ordinanza

Ordinanza n. 858/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1) della determinazione n. 3 del 9.01.2026 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), che ha dichiarato la conclusione negativa della seconda conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, rigettando la domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 01.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024-1612) e dando atto che il provvedimento produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; 2) della nota prot. n. 0037557-P del 21.11.2025 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il quale quest’ultima, ribadita interamente la propria precedente nota prot. 0028034-P del 9.09.2025, ha espresso parere negativo sulla domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente; 3) della determinazione n. 730 del 24.09.2025 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), comunicata il 25.09.2025 che ha dichiarato la conclusione negativa della prima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, rigettando la domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 01.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024-1612) e dando atto che il provvedimento produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990; 4) della comunicazione del 25.09.2025 con la quale il responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR) ha comunicato alla ricorrente che con Determinazione R.G. 730 del 24/09/2025 ha chiuso con ESITO NEGATIVO la Conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona per la richiesta dei pareri di competenza art. 14-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 convocata per l’esame del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE”; 5) della nota del 08.10.2025 con la quale il responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR) ha comunicato l’accoglimento parziale delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della Determinazione n. 730 del 24.09.2025 di chiusura negativa della Conferenza dei Servizi; 6) della comunicazione del 9.10.2025 del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), con cui il Comune ha riconvocato la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, l. n. 241/1990 per la decisione sulla domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” negando la formazione del silenzio – assenso sul parere richiesto alla Soprintendenza ed omettendo la conseguente approvazione del piano urbanistico denominato “EIRE”; 7) della nota prot. 0028034-P del 9.09.2025 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, comunicata alla ricorrente il 25.09.2025, con la quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo tardivo sulla domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente; 8) di ogni ulteriore atto comunque presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, anche se non ancora conosciuto tra cui la comunicazione finale del responsabile del settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica del Comune di Sona (VR), di conclusione negativa della seconda conferenza dei servizi decisoria che ha disposto il rigetto della domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente (SUPRO n. 0351797 del 1.07.2024 – Rif. Pratica SUAP n. 2993340237-29032024-1612). E PER LA CONDANNA 9) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e del Comune di Sona a riesaminare la domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente alla luce dei vizi prospettati con il presente ricorso e che verranno ritenuti fondati dal decidente; 10) del risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa dell’affidamento ingenerato dalla Pubblica Amministrazione e del ritardo nell’approvazione del P.U.A. denominato “EIRE”. E CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI contro l’eventuale provvedimento comunale di diniego finale della domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato “EIRE” avanzata dalla ricorrente allo stato non ancora emesso e/o comunque non ancora conosciuto.

Giustizia amministrativa202600667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di conclusione negativa di due conferenze dei servizi e pareri negativi della Soprintendenza relativi all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "EIRE", nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Sona ha concluso negativamente la prima e la seconda conferenza dei servizi decisoria, rigettando la domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "EIRE". Sono stati inoltre impugnati i pareri negativi, anche tardivi, della Soprintendenza, la comunicazione relativa alla chiusura negativa della conferenza, la nota di parziale accoglimento delle osservazioni e la riconvocazione della conferenza, con la quale il Comune ha negato la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza. La ricorrente ha chiesto anche il riesame della domanda e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'affidamento ingenerato dall'amministrazione e dal ritardo nell'approvazione del piano, riservandosi motivi aggiunti contro l'eventuale diniego finale non ancora emesso o conosciuto. Il testo dell'ordinanza non espone né esamina i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora, i motivi di ricorso o la domanda risarcitoria. Ha accolto l'istanza della ricorrente di rinvio della trattazione della domanda cautelare, motivata dalla documentata concomitanza di altri impegni difensivi assolutamente indifferibili, rilevando altresì la mancata costituzione delle amministrazioni intimate. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della conferenza dei servizi decisoria relativa alla domanda di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato nella comunicazione comunale relativa alla conferenza dei servizi in forma semplificata e asincrona.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dagli atti comunali, che dichiarano di produrre gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Massime di principio

  • La documentata concomitanza di impegni difensivi assolutamente indifferibili può giustificare il rinvio della trattazione della domanda cautelare, in particolare quando le amministrazioni intimate non si siano costituite.
  • Il rinvio della camera di consiglio disposto per esigenze difensive è una misura interlocutoria e non comporta alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso, sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniConferenza di serviziTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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