Sentenza del 17/03/2017 n. 6938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2004. In Cassazione ha denunciato, in modo non chiaro e indistinto, un'omessa pronuncia del giudice d'appello, riferendo la domanda ora all'annullabilità del ruolo, ora all'annullabilità della cartella, nonché questioni relative all'avviso bonario e all'omessa indicazione del responsabile del procedimento. La Corte ha ritenuto che il ricorso non indicasse motivi specifici, completi e chiaramente riferibili alla sentenza impugnata e che non fosse autosufficiente, poiché non riproduceva gli atti dei precedenti gradi necessari per comprendere esattamente le domande proposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'associazione. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, volto a riproporre eccezioni di inammissibilità dell'appello, è stato dichiarato assorbito, perché l'inammissibilità del ricorso principale rendeva inutile ottenere una diversa o ulteriore pronuncia. L'associazione è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Principi di specificità, completezza, riferibilità e autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione deve enunciare a pena di inammissibilità motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata.
Il ricorso deve identificare con precisione la censura, collegarla alla motivazione della sentenza impugnata e fornire gli elementi necessari affinché la Corte possa esaminarla senza ricostruire autonomamente il contenuto degli atti dei precedenti gradi.
Giurisprudenza della Corte di cassazione sull'assorbimento del ricorso incidentale
Il ricorso incidentale per cassazione diretto alla pronuncia di inammissibilità dell'altrui domanda è assorbito qualora sia dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso il rigetto nel merito.
Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il resistente non ha interesse a ottenere una pronuncia ulteriore che comporti soltanto un risultato meno favorevole o una modifica della motivazione; perciò il ricorso incidentale viene dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve formulare motivi chiari, specifici e direttamente collegati alla sentenza impugnata; censure generiche o contraddittorie possono comportare l'inammissibilità.
- Il ricorrente deve chiarire con precisione quale provvedimento chiede, distinguendo tra nullità, annullabilità, omessa pronuncia e altri vizi, senza lasciare alla Corte il compito di ricostruire la domanda.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare o indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali indispensabili per verificare la censura.
- Se il ricorso principale è inammissibile, un eventuale ricorso incidentale diretto a ottenere una diversa pronuncia sull'inammissibilità o su questioni già assorbite può essere dichiarato assorbito.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese del giudizio, anche quando la controversia riguarda una cartella derivante da controllo automatizzato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →