Sentenza n. 5436/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza dell’intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2107/2024 emessa e pubblicata in data 21/02/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma relativa al riconoscimento del bonus per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2107/2024, concernente il bonus per la carta elettronica del docente. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato il bonus nel mese di febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato l’avvenuto soddisfacimento della propria pretesa e chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’avvenuto accredito del bonus avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, considerando che l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’integrale soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato e il conseguente integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente durante il processo determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese e porre la restante parte a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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