Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5436/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza dell’intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2107/2024 emessa e pubblicata in data 21/02/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano;

Giustizia amministrativa202504519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma relativa al riconoscimento del bonus per la carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2107/2024, concernente il bonus per la carta elettronica del docente. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato il bonus nel mese di febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato l’avvenuto soddisfacimento della propria pretesa e chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’avvenuto accredito del bonus avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, considerando che l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’integrale soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato e il conseguente integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente durante il processo determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese e porre la restante parte a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.