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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento dei provvedimenti in forza dei quali è stata erroneamente attribuita alla lista “Noi Moderati” la percentuale del 4%, esattamente il 4,03%, così superando la soglia di sbarramento con assegnazione di n. 2 seggi.

Giustizia amministrativa202501618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Calabria, nella parte relativa all’attribuzione di due seggi alla lista "Noi Moderati"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’esito delle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025 e il verbale di proclamazione degli eletti, sostenendo che la soglia di sbarramento del 4% prevista dall’art. 1, comma 3, della L.R. Calabria n. 1/2005 dovesse essere calcolata sul totale dei voti validi espressi nella competizione elettorale, comprendendo anche i voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione. Secondo tale criterio, la lista "Noi Moderati", pur avendo ottenuto 30.729 voti, avrebbe raggiunto soltanto il 3,87%, non superando la soglia e dovendo essere esclusa dal riparto dei seggi. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione, la correzione del risultato elettorale, la rideterminazione del quoziente elettorale e l’assegnazione di un ulteriore seggio alla lista "Lega per Salvini - Calabria", con conseguente propria proclamazione. I controinteressati hanno eccepito, tra l’altro, l’omessa impugnazione di verbali e atti presupposti, l’inammissibilità della domanda di annullamento e il mancato superamento della prova di resistenza. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005 e dell’art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968, richiamando anche precedenti relativi ad altri sistemi elettorali regionali e comunali.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto sufficiente l’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.p.a., quale atto finale e lesivo del procedimento elettorale, senza necessità di impugnare separatamente i verbali dell’ufficio centrale regionale o gli atti relativi alla stampa e all’approvazione della modulistica elettorale, aventi natura meramente organizzativa e materiale. Ha ritenuto non necessario definire la questione della prova di resistenza, poiché il ricorso era infondato nel merito. Il Collegio ha interpretato l’art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005 in combinato disposto con l’art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968. Il riferimento ai "voti validi" ai fini della soglia del 4% riguarda esclusivamente i voti validi riportati dalle liste circoscrizionali, non anche i voti espressi direttamente per i candidati alla Presidenza della Regione. L’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968 collega infatti il riparto dei seggi alla cifra elettorale di ciascuna lista e al totale delle cifre elettorali delle liste, senza comprendere i voti attribuiti ai soli candidati presidenti. Questi ultimi rilevano per la scelta del candidato presidente eletto e per la governabilità, mentre la soglia del 4% è funzionale alla rappresentatività delle liste nel Consiglio regionale. Il TAR ha distinto il sistema calabrese da quello pugliese, nel quale una diversa disciplina regionale prevede espressamente il computo del totale dei voti validi ottenuti dai candidati presidenti. Ha inoltre ritenuto non pertinente il precedente relativo alle elezioni comunali. Poiché la lista "Noi Moderati" aveva ottenuto il 4,05% dei voti delle liste circoscrizionali, l’attribuzione dei due seggi è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 1, c.p.a.

    contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti

    L’atto di proclamazione degli eletti è l’atto finale lesivo da impugnare unitamente alle contestazioni degli atti precedenti del procedimento elettorale.

  • art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005

    Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi

    La soglia del 4% deve essere calcolata sui voti validi delle sole liste circoscrizionali, non sui voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione.

  • art. 15, comma 3, lett. a), L. n. 108/1968

    determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale

    La cifra elettorale rilevante per il sistema proporzionale è quella propria delle liste, distinta da quella dei candidati presidenti.

  • art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968

    procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista

    Il quoziente elettorale circoscrizionale è determinato sulla base del totale delle cifre elettorali delle liste circoscrizionali e i seggi sono ripartiti tra queste, senza computare i voti attribuiti ai soli candidati presidenti.

  • art. 2, comma 2, L.R. Calabria n. 1/2005

    Quando il legislatore regionale intende attribuire ai voti espressi per le liste effetti anche rispetto al candidato presidente collegato, lo prevede espressamente; ciò conferma la distinzione tra voti di lista e voti al solo candidato presidente.

Massime di principio

  • Nel sistema elettorale regionale calabrese, la soglia di sbarramento del 4% prevista per l’ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi deve essere calcolata rapportando i voti validi ottenuti dalle sole liste circoscrizionali al totale dei voti validi delle liste circoscrizionali, con esclusione dei voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione.
  • Il combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della L.R. Calabria n. 1/2005 e dell’art. 15, comma 3, lett. a) e b), della L. n. 108/1968 impone di distinguere, ai fini del riparto dei seggi consiliari, le cifre elettorali delle liste circoscrizionali dalle cifre elettorali dei candidati presidenti.
  • I voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione rilevano per l’individuazione del presidente eletto e per gli aspetti relativi alla governabilità, ma non concorrono alla determinazione della soglia di rappresentatività delle liste circoscrizionali per il riparto dei seggi consiliari, salvo un’espressa diversa previsione della legge regionale.
  • Nel giudizio elettorale, l’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti è sufficiente a devolvere al giudice le contestazioni relative agli atti precedenti del procedimento elettorale, senza necessità di impugnare autonomamente verbali o atti meramente organizzativi e materiali privi di autonoma lesività.
  • La disciplina della soglia di sbarramento deve essere interpretata in base al sistema elettorale regionale concretamente applicabile; non sono automaticamente trasferibili al sistema calabrese soluzioni adottate dalla normativa elettorale pugliese o dalla disciplina delle elezioni comunali.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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