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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 837/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P. di Siracusa, la quale aveva rifiutato di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il provvedimento originario era connesso al rinvenimento fortuito in mare e al successivo imbarco sul peschereccio comandato dal Di Maggio di circa 57 kg di cocaina. Il ricorrente deduceva vizi della motivazione: sosteneva che l'interrogatorio avesse contenuto dichiarazioni sostanzialmente ammissive (segno di resipiscenza) che, insieme al carattere fortuito del rinvenimento e al decorso del tempo, avrebbero dovuto attenuare le esigenze cautelari; denunciava contraddizioni nell'apprezzamento delle dichiarazioni di terzi (De Battista, Blandina, Cucina) e il travisamento delle proprie dichiarazioni da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure fossero prevalentemente di carattere fattuale e valutativo e non avessero dimostrato una manifesta illogicità della motivazione tale da integrare i casi previsti dall'art. 606 c.p.p. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo esaustivo e coerente: il Di Maggio non avrebbe effettivamente ammesso la detenzione iniziale della droga (asserendo di aver concordato di consegnarla alle forze dell'ordine), ma avrebbe al contrario cercato di addossare ad altri la responsabilità delle successive cessioni; le versioni fornite dai testi ritenute attendibili erano precise e riscontrate tra loro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare la corretta composizione del Tribunale in sede di riesame cautelare; elemento formale che non incide sulla sostanza della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente come motivi di cassazione (travisamento della prova e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure fossero valutazioni sui fatti e non desumibili in termini di manifesta illogicità tali da integrare i motivi di cui all'art. 606.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'istanza presentata dal ricorrente come presunta novità (l'interrogatorio ritenuto ammissivo) finalizzata alla modifica della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato correttamente tale elemento e ne avesse escluso l'effetto attenuante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, disponendo la condanna alle spese processuali e consentendo la statuizione sulla sanzione pecuniaria, previa verifica sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in tema di valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistesse responsabilità del ricorrente nella inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure di carattere esclusivamente fattuale o valutativo sono spesso inammissibili: bisogna dimostrare la "manifesta" illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova per essere accolti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Un interrogatorio non è automaticamente considerato "confessione" rilevante ai fini cautelari: rileva il contenuto concreto, la coerenza temporale e l'effettiva modificazione del quadro probatorio rispetto alla decisione impugnata.
  • La discrepanza tra misure applicate a diversi indagati non costituisce di per sé prova di illegittimità della misura applicata a uno di essi; occorre dimostrare un trattamento arbitrario o l'assenza di motivo per la differenziazione.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare occorre fornire elementi nuovi e incisivi che modifichino la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la mera diversa interpretazione dei fatti non basta.
  • Le dichiarazioni contraddette da riscontri esterni (altre testimonianze, riscontri temporali o comportamentali) sono valutate con maggior rigore: la mancanza di immediatezza in un comportamento riferito (es. non avviso alle forze dell'ordine) indebolisce la credibilità delle giustificazioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie; è quindi importante selezionare e strutturare i motivi in modo da rientrare nei casi ammessi dall'art. 606 c.p.p.

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