Cassazione Civile, Ordinanza n. 06484/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., termine non sospeso per la natura oppositiva della controversia. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato. Non ha provveduto sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione agli atti esecutivi proposta da un soggetto esecutato contro una procedura di espropriazione presso terzi promossa dall'allora concessionario della riscossione nei confronti di una banca terza. La Corte di appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria limitatamente ai crediti di natura tributaria. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata, essendo resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, non beneficia della sospensione feriale dei termini; quindi il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era spirato prima della notifica del ricorso, pur tenendo conto della sospensione emergenziale COVID-19.
Norme richiamate
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato in combinato con la legge sulla sospensione feriale per escludere l'operatività della sospensione nei giudizi oppositivi all'esecuzione.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale è esclusa per le opposizioni all'esecuzione; tale esclusione è intesa dalla Corte come riferita a tutti i giudizi oppositivi esecutivi, compresi quelli agli atti esecutivi e di terzo, in ogni fase e grado, anche impugnatoria.
art. 327, primo comma, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata; nel caso concreto il termine era già scaduto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e, più in generale, a tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi compresi l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione di terzo, indipendentemente dalla fase in cui si trovano e dal contenuto della decisione impugnata.
- L'assenza della sospensione feriale nei procedimenti oppositivi rileva lungo l'intero iter processuale e anche nei gradi di impugnazione; di conseguenza, la tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata anche d'ufficio.
- Se il ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata è proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., esso è inammissibile, senza che possano operare sospensioni feriali escluse dalla natura del giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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