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Sentenza

Sentenza del 11/02/2019 n. 1982 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n.197/2019 PROCESSO - Legittimazione processuale - Fallito - Carenza di interesse della curatela - Ammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La massima afferma l'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dal contribuente fallito. La perdita della capacità processuale conseguente al fallimento non è stata considerata assoluta: in presenza dell'inerzia del curatore, il fallito conserva la possibilità di contestare l'avviso di accertamento, evitando che l'assenza di iniziativa della curatela impedisca ogni tutela giurisdizionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento nonostante la dichiarazione di fallimento, sostenendo la propria legittimazione processuale in ragione dell'inerzia del curatore fallimentare. In via generale, l'art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 attribuisce al curatore la legittimazione nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito; tuttavia, tale regola non opera quando il fallito tutela diritti strettamente personali oppure quando l'amministrazione fallimentare, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, rimane inerte e mostra disinteresse per il giudizio.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43

    La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

    La norma stabilisce la legittimazione processuale ordinaria del curatore nelle controversie patrimoniali, ma non impedisce al fallito di agire per diritti strettamente personali o quando il curatore sia rimasto inerte, manifestando disinteresse per il giudizio.

Massime di principio

  • Il fallimento non esclude in modo assoluto la possibilità per il contribuente fallito di impugnare personalmente un atto tributario.
  • Quando il curatore non agisce o manifesta disinteresse, il fallito può essere ammesso a ricorrere per evitare una definitiva perdita di tutela giurisdizionale.
  • La legittimazione del fallito deve essere valutata distinguendo tra controversie patrimoniali, normalmente riservate al curatore, e diritti strettamente personali, per i quali il fallito conserva autonomamente la capacità di agire.
  • L'inerzia della curatela costituisce un elemento decisivo, ma deve risultare concretamente dal comportamento o dalla mancata iniziativa del curatore.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare sia la natura dell'atto impugnato sia l'inerzia della curatela, poiché tali circostanze giustificano l'eccezione alla regola generale della legittimazione esclusiva del curatore.

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