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Sentenza

Sentenza del 06/05/2019 n. 891 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fondo di previdenza complementare - tassazione separata - risoluzione del rapporto - liquidazione- base imponibile - contribuzione volontaria - detraibilità - non ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la tassazione applicata alle somme corrisposte in forma forfettaria al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, sosteneva che dalla base imponibile dovessero essere sottratti anche i contributi versati volontariamente al fondo di previdenza complementare, ritenendoli non imponibili o detraibili.

La decisione

La pretesa del contribuente non è stata accolta. Le somme liquidate dal fondo sono state ricondotte al reddito di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione separata. La base imponibile è stata individuata nell'intero importo corrisposto, con esclusione dei soli contributi previdenziali e assistenziali versati in adempimento di obblighi di legge. I contributi volontari, invece, non sono stati ritenuti deducibili dalla somma liquidata ai fini della determinazione della base imponibile.

Norme richiamate

  • Regime fiscale del reddito di lavoro dipendente e tassazione separata

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e derivanti dalla previdenza complementare sono tassate secondo il regime applicabile ai redditi di lavoro dipendente, con applicazione della tassazione separata quando prevista.

  • Disciplina della base imponibile dei redditi da lavoro dipendente

    Dalla base imponibile possono essere esclusi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, mentre non sono automaticamente esclusi i contributi versati volontariamente dal lavoratore.

Massime di principio

  • Le somme liquidate da un fondo di previdenza complementare in occasione della cessazione del rapporto di lavoro possono essere trattate fiscalmente come redditi collegati al lavoro dipendente e non come semplici restituzioni di capitale.
  • Per determinare la base imponibile rileva, in linea generale, l'intero importo corrisposto, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
  • I contributi obbligatori previdenziali o assistenziali possono essere esclusi dalla base imponibile quando ciò è espressamente previsto dalla normativa; i contributi volontari non beneficiano automaticamente della stessa esclusione.
  • La deducibilità dei contributi versati durante la fase di accumulo deve essere distinta dal trattamento fiscale della prestazione liquidata alla cessazione: il beneficio fiscale riconosciuto al momento del versamento non implica necessariamente una riduzione della base imponibile al momento della liquidazione.

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