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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27136/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge sul rigetto dell'affidamento in prova, sostenendo che i reati sono remoti, non ci sono carichi pendenti né legami con la criminalità organizzata, esiste concreta prospettiva lavorativa e rapporto positivo del servizio sociale; lamenta che l'ordinanza parla solo in termini generici (pluralità e gravità dei reati, precedenti) senza specificare i fatti. Il secondo motivo sostiene che la richiesta di semilibertà era ammissibile perché alla data dell'udienza il ricorrente aveva già scontato la metà della pena (pena di 5 anni e 2 mesi; scontati 2 anni e 7 mesi, conteggiando 180 giorni di liberazione anticipata).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto al primo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per carenza di motivazione specifica e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Quanto alla semilibertà, la Corte ha dichiarato il motivo infondato: ha confermato che il presupposto dell'espiazione di metà della pena (art. 50, comma 2, ord. pen.) va posseduto al momento del deposito dell'istanza e non può essere sanato dalla maturazione del requisito nelle more; pertanto l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale resiste.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, ordinamento penitenziario

    fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e lquater dell'articolo 4 bis, di almeno due terzi di essa

    Il limite della pena da espiare è una condizione di ammissibilità dell'istanza di semilibertà e deve sussistere al momento del deposito dell'istanza; la maturazione successiva non sanerà un'istanza inammissibile.

  • art. 47, comma 1, ordinamento penitenziario

    se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare

    La Corte richiama la norma per evidenziare che le norme sulle misure alternative delineano limiti di ammissibilità; resta fermo che i presupposti devono essere verificati in relazione al momento di presentazione dell'istanza.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario

    la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)

    Usata a titolo esemplificativo tra le norme speciali sulle misure alternative per ragionare sul momento di verifica dei limiti di pena residua.

  • artt. 656, 677 comma 2-bis, 678 comma 1, codice di procedura penale

    Richiamati per sottolineare il carattere di impulso di parte del sistema delle misure alternative: la procedura si avvia su istanza, per cui i presupposti di ammissibilità devono esserci al momento dell'atto di parte.

  • art. 47, comma 4 e art. 47-ter, comma 1-quater, ordinamento penitenziario

    Norme speciali che rafforzano l'idea che il procedimento per misure alternative è fondato su istanza di parte e che i requisiti vanno valutati al momento della presentazione.

Massime di principio

  • Il requisito soggettivo/oggettivo che condiziona l'ammissibilità di una misura alternativa (es. limite di pena residua) deve sussistere al momento del deposito dell'istanza; la maturazione successiva non rende ammissibile una domanda precedentemente inammissibile.
  • Il sistema delle misure alternative è caratterizzato dall'impulso di parte: il giudice non è vincolato ad istruire e decidere sul merito di istanze che, al momento della presentazione, non hanno i presupposti di ammissibilità.
  • La motivazione del rigetto di un affidamento in prova deve essere specifica e riferita al caso concreto (indicare quali reati, precedenti o elementi ostativi concretamente valutati); una motivazione meramente generica o ripetitiva è insufficiente e comporta annullamento con rinvio.
  • Non è ammessa la 'prenotazione' dell'istanza in attesa che il requisito di ammissibilità maturi: presentare l'istanza prima che il presupposto sussista fa sì che la domanda sia inammissibile e non sanabile dal decorso del tempo.
  • Nella valutazione dell'affidamento in prova rilevano elementi quali la gravità e la pluralità dei reati, i precedenti, i collegamenti criminali, la condotta in detenzione, le prospettive lavorative e il rapporto dei servizi sociali, ma il giudice deve esplicitare come tali elementi incidono sulla prognosi di affidabilità.

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