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Sentenza

Sentenza n. 7594/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, Sez. Lav. n. 490/2025, pubblica il 09/5/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, n. 490/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Cassino, che aveva accertato il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di euro 3.000,00. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la competenza del giudice amministrativo dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. L'amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo; la pretesa del ricorrente è stata pertanto riconosciuta anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta del ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la richiesta di penalità di mora, fatta salva la possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso ai sensi di tale disposizione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua le modalità di attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità di adempimento; in mancanza, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto già accertato con il giudicato, dovendo l'amministrazione dare esecuzione al comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del ricorrente e assegnandogli un termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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