Cassazione Penale, Sentenza n. 34604/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato le misure cautelari congiunte a suo carico (obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna), chiedendone la revoca in quanto, a distanza di mesi dall'applicazione delle misure (maggio 2022), la condotta osservante e il decorso del tempo avrebbero fatto venire meno le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato, richiedendo il riesame ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si sia correttamente attenuto al principio secondo cui, quando la difesa prospetta sopravvenienze, è compito del giudice valutare se tali elementi siano realmente nuovi e decisivi; se il giudice non li ritiene tali, è sufficiente che dia atto delle ragioni del mancato riconoscimento senza dover riesaminare integralmente le risultanze che giustificarono la misura originaria. La Corte ha inoltre confermato il principio consolidato secondo cui il mero decorso del tempo e la regolare osservanza degli obblighi non sono di per sé idonei a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari. Ha altresì ritenuto legittima la concomitanza di misure cautelari gradate se necessarie. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina le funzioni del Tribunale in materia cautelare e giustifica l'adozione dell'ordinanza impugnata. Nella vicenda indica il ruolo del Tribunale nel riesame delle misure interdittive/applicate dalla Corte d'appello.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione; la Corte richiama che la prognosi di reiterazione deve essere valutata secondo i criteri di legge e non può essere ritenuta soppressa dal solo decorso del tempo o dalla regolare osservanza degli obblighi imposti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per obbligare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per giustificare la trattazione del ricorso in forma scritta secondo la disciplina emergenziale/organizzativa in vigore.
Massime di principio
- Il giudice che decide su una richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari non è tenuto a riesaminare integralmente le precedenti risultanze se ritiene che le sopravvenienze prospettate non siano nuove o decisive; è però obbligato a motivare il perché non le ritenga tali.
- La semplice osservanza degli obblighi imposti dalla misura e il mero decorso del tempo non costituiscono di per sé elementi sufficienti a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione in melius delle misure cautelari, la difesa deve proporre elementi nuovi e pregnanti che dimostrino la sopravvenuta inattualità delle esigenze cautelari; devono essere fatti emergere fatti o prove che modifichino significativamente la valutazione originaria.
- La concorrenza di più misure cautelari gradate è compatibile con il sistema e può essere mantenuta se la loro applicazione concorrente è ritenuta necessaria e proporzionata.
- In sede di impugnazione in Cassazione, la critica alla motivazione del giudice di merito richiede censure specifiche: attacchi generici alla valutazione logica degli elementi non sono sufficienti a superare il principio secondo cui il giudice può non riesaminare integralmente le risultanze preesistenti.
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