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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24277/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per truffa aggravata continuata e autoriciclaggio. I principali profili di doglianza erano: 1) Errata individuazione degli artifici e raggiri e della loro idoneità decettiva in relazione alla complessità delle operazioni assicurative; 2) Errata determinazione del momento di consumazione delle truffe e quindi della prescrizione, con contestazione della qualificazione come truffe a consumazione prolungata; 3) Contraddittorietà della motivazione circa la consumazione e la prescrizione; 4) Violazione delle norme processuali per omessa contestazione del fatto nuovo relativo al rinnovo della polizza indicata nel capo B), contestato solo per loriginaria corresponsione e non per il rinnovo; 5) Errata valutazione dellidoneità della condotta ai fini dellautoriciclaggio, con riferimento alluso del conto separato ex d.lgs. 209/2005 e alla presunta immediata rilevabilità delle anomalie dai controlli dellimpresa assicurativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli infondati: ha confermato la qualificazione delle condotte come truffa a consumazione prolungata e lapplicabilità dellaccertamento dei momenti di consumazione come individuati dai giudici di merito; ha ritenuto inammissibile o infondato il censurato profilo sullidoneità del conto separato a ostacolare laccertamento della provenienza illecita. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo relativo al capo B): per quel capo non era stata contestata la condotta di rinnovo e dunque il fatto nuovo non poteva essere ritenuto acquisito dallo stato degli atti, pertanto il reato indicato nel capo B) (consumato il 5/4/2012) risultava prescritto alla data del 5/10/2019. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B) per prescrizione; per il resto il ricorso è stato rigettato. È stata rideterminata la pena finale in anni 3, mesi 9, giorni 10 di reclusione e euro 6.666,00 di multa; condanna alle spese processuali e liquidazione delle somme a favore delle parti civili come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma base sulla truffa. La Corte ha ritenuto corretta lapplicazione alla fattispecie e ha condiviso che lindu-zione in errore poteva operare anche in assenza di diligenza tecnica della vittima se determinata dalla fiducia indotta dallagente; ha altresì confermato che lattività di mantenimento del rapporto (omessa richiesta di restituzione/rinnovo) costituisce atto di disposizione rilevante ai fini della consumazione della truffa

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul termine di prescrizione e sulla determinazione delle epoche di consumazione. La Corte ha interpretato che il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto delle rinnovazioni che costituiscono atti di disposizione integranti la consumazione protratta della truffa

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma sulla contestazione del fatto nuovo in grado di appello. La Corte ha ritenuto che, se il rinnovo della polizza non era descritto nellimputazione originaria, tale fatto nuovo doveva essere contestato nelle forme previste; la mancata contestazione ha determinato linvalidità dellacquisizione di quel fatto ai fini di mantenere la condanna per quel capo

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle forme di contestazione di fatti nuovi: la decisione ricorda che fatti storici nuovi devono essere formalmente contestati secondo le regole di rito

  • art. 648 ter.1 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio e sullautoriciclaggio. La Corte ha affermato che per la configurabilità dellostacolo allindividuazione della provenienza delittuosa è sufficiente liddoneità astratta della condotta a rendere più difficoltoso lacceso alla provenienza, non occorrendo unefficace ed assoluta occultazione

  • art. 117 d.lgs. 209/2005

    Disposizione sui conti separati dellintermediario assicurativo. La Corte ha valutato che luso di conti appositamente istituiti per far confluire i proventi illeciti poteva risultare idoneo ad ostacolare laccertamento della provenienza, anche se non necessariamente efficacemente idoneo a rendere impossibile lindividuazione

Massime di principio

  • La truffa puo essere consumata non solo al momento del versamento, ma anche con atti successivi che inducano la vittima a non richiedere la restituzione: i rinnovi o la tolleranza di una situazione apparente possono costituire atti di disposizione rilevanti
  • Lassenza di competenze tecniche o di diligenza da parte della vittima non esclude la valutazione della fattispecie di truffa se linduzione in errore deriva dalla fiducia instaurata dallagente
  • Per la prescrizione è necessario individuare correttamente la data di consumazione effettiva: comportamenti successivi programmati per mantenere il profitto possono prolungare la consumazione e sospendere o posticipare linterruzione del termine prescrizionale
  • Il fatto nuovo (es. rinnovo non contestato in imputazione) deve essere specificamente contestato secondo le norme di rito; la sua acquisizione in giudicato senza regolare contestazione può comportare lannullamento per prescrizione
  • Ai fini dellautoriciclaggio non è richiesto che la condotta annulli completamente la tracciabilità della provenienza illecita: è sufficiente che la condotta sia idonea ad ostacolarne laccertamento
  • Le valutazioni circa lidoneità dei mezzi tecnici o amministrativi (es. conto separato) a ostacolare lindividuazione della provenienza costituiscono valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e sono difficilmente rimesse in sede di legittimità, salvo errori di diritto

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