Cassazione Penale, Sentenza n. 11334/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta (6/10/2022) che aveva accolto il riesame annullando il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di €396.628,00 in relazione ai reati di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e estorsione (art. 316-bis c.p.). Il Procuratore deduceva plurimi motivi (in sintesi, violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.) contestando: la valutazione del fumus commissi delicti ritenuta apodittica dal Tribunale; la non valorizzazione della perizia e dei calcoli del P.M.; irregolarità nella documentazione contabile e nella vicenda dell'estinzione dei debiti bancari; la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dell'avv. Panebianco; l'errata qualificazione delle perdite aziendali come non connesse all'intimidazione; la ritenuta veridicità di un presunto prestito infruttifero di €174.468,09 privo di riscontri documentali; e la valutazione della legittimità della destinazione delle somme ai sensi dell'art.15 L.44/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Ha ritenuto che, in tema di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca), ai sensi dell'art.325 c.p.p. la legittimazione a proporre ricorso in cassazione spetti esclusivamente al pubblico ministero dell'ufficio presso l'organo la cui decisione viene impugnata (ufficio requirente), e non al pubblico ministero che ha disposto il sequestro se appartenente a diverso tribunale. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'art.325 non richiama il comma 1 dell'art.311 c.p.p. (ciò che vale per le misure personali), pertanto il P.M. di Gela non era legittimato a proporre il ricorso contro l'ordinanza resa dal Tribunale di Caltanissetta. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606, comma terzo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata)
Norma sostanziale contestata nell'imputazione; citata come titolo di reato a fondamento del sequestro ma la decisione di cassazione riguarda esclusivamente profili di legittimazione processuale e non l'interpretazione del fatto-reato.
art. 316-bis cod.pen. (estorsione)
Altro titolo di reato posto a fondamento del provvedimento cautelare; la Corte non ha esaminato il merito dell'accertamento dei fatti, limitandosi alla legittimazione a ricorrere.
art. 325 cod.proc.pen.
Interpretato nel senso che, per i provvedimenti di sequestro preventivo (misure reali), il ricorso in cassazione contro le ordinanze di riesame può essere proposto solo dal pubblico ministero dell'ufficio presso l'organo che ha emesso la decisione impugnata; la norma non riproduce la previsione del comma 1 dell'art.311 che consente legittimazione più ampia per le misure personali.
art. 311 cod.proc.pen.
Richiamato per contrasto: la Corte evidenzia che il comma 1 dell'art.311, che legittima anche il pubblico ministero che ha chiesto la misura nelle misure personali, non è richiamato da art.325, giustificando diversa disciplina per le misure reali.
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Richiamato come base formale dei motivi di nullità/violazione di legge dedotti dal ricorrente; comunque la Corte non ha esaminato tali motivi nel merito, avendo escluso l'ammissibilità processuale del ricorso per difetto di legittimazione.
art. 194 cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente rispetto alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte non ha affrontato nel merito la valutazione probatoria, percheé si è limitata all'inammissibilità del ricorso.
art. 125 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ma non applicato dalla Corte che ha deciso per inammissibilità preventiva del ricorso.
art. 15 L. 44/1999
Norma amministrativa richiamata dal P.M. in relazione alla destinazione delle somme ricevute dal fondo di solidarietà; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale, limitandosi alla questione di legittimazione processuale.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma citata per la ricomposizione sintetica dei motivi di cassazione; la Corte ha comunque deciso per inammissibilità procedurale.
art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- Per i provvedimenti di sequestro preventivo e, più in generale, per le misure cautelari reali, la legittimazione a proporre ricorso in cassazione spetta solo al pubblico ministero dell'ufficio presso l'organo che ha emesso la decisione impugnata; un P.M. di un diverso tribunale è privo di legittimazione.
- L'art.325 c.p.p., non richiamando il comma 1 dell'art.311 c.p.p., comporta una disciplina distinta tra misure cautelari personali (per le quali il P.M. che ha chiesto la misura può impugnare) e misure reali (per le quali la legittimazione è più limitata).
- La mancanza di legittimazione processuale può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte entri nel merito delle censure sostanziali; prima di proporre ricorso in cassazione occorre sempre verificare la legittimazione formale dell'ufficio proponente.
- Se si è pubblico ministero e si intende impugnare un provvedimento di un diverso tribunale, è necessario attivare l'ufficio requirente competente presso l'organo che ha emesso il provvedimento o utilizzare gli strumenti processuali previsti per la partecipazione (es. norme sull'intervento o sulla competenza), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Le questioni relative alla valutazione probatoria e alla ricostruzione del fumus commissi delicti richiedono esame nel merito solo se il ricorso è ammissibile; l'assenza di legittimazione impedisce tale esame e determina una perdita dell'occasione di impugnazione.
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