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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21102/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa ('ndrangheta) e attività di riciclaggio. Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione e violazione di legge per una disamina indifferenziata della sua posizione rispetto al fratello Francesco; omessa considerazione di intercettazioni che avrebbero evidenziato la sfiducia del boss Domenico Megna verso l'operato di Salvatore; genericità e mancata contestualizzazione delle conversazioni intercettate che, secondo il ricorrente, non dimostrerebbero un concreto e stabile contributo alla struttura mafiosa; contestazione anche delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), poi rinunciata in udienza perché successivamente la misura era stata sostituita con arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione coerente e priva di vizi logici riguardo alla gravità indiziaria, fondata su dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia e su intercettazioni che riscontrano il ruolo diretto del ricorrente nel riciclaggio per conto della cosca Megna. Le censure genericamente rivolte all'interpretazione delle intercettazioni sono state ritenute inammissibili perché mirano a una rivalutazione di merito delle prove, attività estranea al sindacato di legittimità salvo il caso di travisamento della prova. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; gli adempimenti sono stati affidati alla cancelleria ai sensi dell'art. 94.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di sintesi dei motivi: il ricorso è stato presentato con motivi sintetizzati ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte finale per le incombenze di cancelleria connesse alla decisione.

  • Sez. 6, n. 29530 del 3/5/2006 (Rispoli) e Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016 (Cigliola)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui le intercettazioni devono avere chiarezza e decifrabilità dei significati; il giudice di merito valuta il significato delle conversazioni.

  • Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Le Sezioni Unite affermano che l'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, la cui valutazione logica ed esperta è sottratta al sindacato di legittimità.

  • Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 (Di Maro)

    La Corte può proporre un'interpretazione diversa delle intercettazioni solo in caso di travisamento della prova, ossia quando il giudice abbia indicato un contenuto difforme da quello reale e la difformità sia decisiva e incontestabile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le censure generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili salvo che si dimostri un travisamento palese e decisivo della prova.
  • Le dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, anche se non molto circostanziate singolarmente, possono concorrere con intercettazioni a fondare la gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari.
  • L'interpretazione delle intercettazioni, compreso il linguaggio criptico, è principalmente questione di fatto e spetta al giudice di merito quando la ricostruzione sia logica e coerente con le massime di esperienza; il sindacato di legittimità è pertanto limitato.
  • Contestare la mancata contestualizzazione di conversazioni intercettate richiede censure specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche non sono idonee in sede di legittimità.
  • Se, dopo il deposito del ricorso, la misura cautelare viene modificata (es. sostituzione con arresti domiciliari), il difensore può rinunciare a motivi relativi alle esigenze cautelari; tuttavia ciò non incide automaticamente sull'esame delle censure rivolte alla gravità indiziaria.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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