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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10876/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, lamentando che la Corte di appello, pur avendo ritenuto prescritti o non punibili i reati, aveva omesso nel dispositivo di pronunciarsi sulle pretese risarcitorie e sulla rifusione delle spese del primo grado; richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 che impone al giudice, in caso di proscioglimento per particolare tenuità, di decidere sulle domande civili. L'imputato invece denunciava violazione di legge sostenendo che entrambi i reati (capo A e capo B) fossero prescritti e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui ha preso atto della prescrizione del reato di cui al capo B e ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) al reato di cui al capo A; tuttavia ha censurato l'omissione della Corte territoriale nel dispositivo circa le statuizioni civili (condanna al risarcimento generico e rifusione delle spese del primo grado), omissione non qualificabile come mero errore materiale. Perciò ha accolto il ricorso della parte civile annullando la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulle statuizioni civili e ha rinviato la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    reato contestato (capo A) rispetto al quale la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis

  • art. 660 cod. pen.

    reato contestato (capo B) riconosciuto dalla motivazione come estinto per prescrizione, sebbene la Corte d'appello abbia omesso la declaratoria nel dispositivo

  • art. 131-bis cod. pen.

    esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte d'appello l'ha applicata al capo A; la Cassazione osserva che la declaratoria di prescrizione prevale però sull'esclusione della punibilità quando entrambi i risultati siano ipotizzabili

  • art. 538 cod. proc. pen.

    richiamata la sentenza n. 173/2022 della Corte costituzionale

    norma processuale che disciplina l'efficacia delle sentenze di proscioglimento sulle domande civili; la Corte costituzionale ha dichiarato parziale illegittimità nella parte in cui non obbliga il giudice a decidere sulle domande civili in caso di proscioglimento per particolare tenuità

  • art. 578 cod. proc. pen.

    disciplinante gli effetti della sentenza penale sulla responsabilità civile; la Cassazione ricorda che anche in caso di prescrizione il giudice penale deve pronunciarsi sulle domande civili

  • art. 130 cod. proc. pen.

    rimedi per correzione di errori materiali; la Cassazione osserva che alcune omissioni materiali del dispositivo possono essere corrette su istanza al giudice che ha pronunciato il provvedimento, ma non dalla Corte di cassazione quando il ricorso dell'imputato è inammissibile

  • art. 622 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'effetto dell'annullamento con rinvio; la sentenza è stata annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulle statuizioni civili e rinviata al giudice civile competente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplinante la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il ricorso inammissibile dell'imputato con condanna alle spese e alla somma di euro 3.000

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    rilevanza temporale per il calcolo della prescrizione: la Cassazione ribadisce che rileva il momento della lettura del dispositivo e non il deposito della sentenza

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    principi sul sindacato della Cassazione e limiti alla declaratoria di prescrizione da parte della Corte di cassazione quando l'impugnazione è inammissibile

Massime di principio

  • Quando il giudice penale dichiara la prescrizione o applica l'art. 131-bis, è comunque obbligato a pronunciarsi sulle domande civili (risarcimento e restituzioni): l'omissione è vizio non sempre emendabile e può comportare annullamento e rinvio.
  • Se nella motivazione della sentenza d'appello è evidente che un reato è prescritto, ma il dispositivo non lo dichiara, la discrepanza può essere talvolta considerata errore materiale; tuttavia tale correzione spetta al giudice che ha pronunciato l'errore (art. 130), salvo che la Corte di cassazione lo possa emendare quando il ricorso che impugna lo impedisca.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla applicazione dell'art. 131-bis quando entrambi i risultati siano tecnicamente possibili, perché la prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato.
  • Per il calcolo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo in udienza, non il successivo deposito della sentenza.
  • Se il ricorso per cassazione dell'imputato è dichiarato inammissibile, la Cassazione non può pronunciarsi su questioni soggette all'impugnazione (es. dichiarare la prescrizione per conto dell'imputato) e il ricorrente deve utilizzare i rimedi procedurali opportuni davanti al giudice che ha emesso il provvedimento.

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