Sentenza n. 877/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell'elenco degli esiti della prova scritta del “Concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS)”, profilo amministrativo Cod. A.1, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio di 19,60 punti; -dell'avviso del 10 novembre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti rettificati della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di tre quesiti errati e/o fuorvianti; -del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; -dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 22 settembre u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di tre quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19,60 punti (per come rettificato in data 10.11.2025), in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di tre quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 44 e 59; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 44 e 59, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alla graduatoria finale del concorso; per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 19,60 punti, mancato superamento della prova ed esclusione dall'elenco degli idonei, in relazione ai quesiti nn. 9, 44 e 59
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta e gli atti conseguenti, sostenendo che tre quesiti a risposta multipla del proprio questionario fossero erronei, ambigui o fuorvianti e che, per effetto di tali vizi, le fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante. In particolare, ha contestato: il quesito n. 9 sulle modalità di assunzione obbligatoria dei soggetti tutelati dalla legge n. 68/1999, assumendo che la formulazione travisasse la disciplina del d.lgs. n. 165/2001; il quesito n. 44 sulle competenze relative alle azioni per le pari opportunità di istruzione, deducendone l'erroneità e la non univocità; il quesito n. 59 sulla notificazione delle violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 33 GDPR, ritenendolo capzioso e fuorviante. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e l'ammissione alla graduatoria, nonché il risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse attuale e concreto, la natura endoprocedimentale degli atti impugnati e il difetto di legittimazione passiva del Formez, resistendo anche nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dalle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova. Al contempo, nei test a risposta multipla l'amministrazione deve formulare domande chiare, non ambigue o incomplete, con una sola risposta indubitabilmente corretta; non può imporre al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile. Applicando tali criteri, ha ritenuto corrette e univoche le risposte individuate dall'amministrazione. Per il quesito n. 9, la risposta relativa alla chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento riproduce il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Per il quesito n. 44, l'art. 139, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1998 attribuisce ai Comuni, anche in collaborazione con altri enti, le iniziative relative alle azioni per le pari opportunità di istruzione. Per il quesito n. 59, è corretta la risposta che recepisce l'eccezione prevista dall'art. 33 GDPR per il caso in cui sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; la risposta della candidata, secondo cui la notifica dovrebbe avvenire sempre e comunque senza ritardo, elideva tale eccezione ed era quindi non conforme alla norma. Poiché i tre quesiti presentavano una sola risposta aderente alla disciplina richiamata e le risposte della candidata erano errate, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta dalla ricorrente ma, per effetto del rigetto del ricorso, non è stata accolta.
art. 35, comma 2, d.lgs. 165/2001
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
È stata ritenuta la base normativa che rende corretta la risposta al quesito n. 9 sulle assunzioni obbligatorie.
art. 139, comma 2, lett. c), d.lgs. 112/1998
I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative (…) ad azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione
Attribuisce ai Comuni la competenza per le azioni volte a realizzare le pari opportunità di istruzione, rendendo corretta la risposta al quesito n. 44.
art. 33 GDPR 2016/679
in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche
La disposizione impone la notificazione senza ingiustificato ritardo, ma prevede un'eccezione quando sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; una risposta che ometta tale eccezione non è corretta.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova fornito dal candidato.
- Nei test a risposta multipla ogni quesito deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; è illegittima la formulazione che costringa il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- La correttezza della risposta a un quesito concorsuale può essere verificata mediante il confronto diretto con la disposizione normativa richiamata nel quesito; quando una risposta riproduce fedelmente la norma e le alternative se ne discostano, non sussiste ambiguità né erroneità del quesito.
- Una risposta a scelta multipla che ometta un'eccezione espressamente prevista dalla norma di riferimento non è corretta, anche se riproduce in parte la regola generale contenuta nella disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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