Cassazione Civile, Ordinanza n. 35559/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e della mancanza di istanza di trattazione o di diniego nei termini previsti dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha posto le spese del giudizio estinto a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale ulteriore.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2004. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, ma nelle more ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento di quanto dovuto e regolarità della definizione. Ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La contribuente aveva depositato la documentazione attestante domanda e pagamento. Non risultava presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la domanda di definizione agevolata può comportare la sospensione del processo; il deposito della domanda e del versamento dovuto mantiene la sospensione fino alla data finale prevista dalla norma.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
l'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il termine stabilito ed è impugnabile nei modi e termini previsti; la pronuncia può essere impugnata unitamente al diniego nei casi contemplati.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
in mancanza di istanza di trattazione entro il termine stabilito, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
la definizione agevolata della lite tributaria comprende anche il pagamento delle spese processuali, che restano quindi a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice dell'estinzione.
Cass. n. 21826 del 2020
precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui la definizione agevolata della controversia tributaria include le spese processuali.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego tempestivo, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Se nessuna parte presenta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono oggetto di liquidazione giudiziale.
- La regolarità della domanda di definizione e del pagamento effettuato è sufficiente, in mancanza di diniego nei termini, per chiudere la lite tributaria senza decisione sul merito.
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