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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29442/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato il suo appello, confermando l'annullamento in primo grado di un avviso di accertamento IRPEF relativo al periodo d'imposta 2004. Il contribuente, costituitosi con controricorso, ha però rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la documentazione della domanda e del versamento dovuto, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; dalla mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto la Corte ha tratto la conseguenza estintiva.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, rilevando che il contribuente aveva depositato la domanda e il versamento e che non risultava proposta istanza di trattazione entro il termine finale previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha compensato le spese di lite tra le parti; ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per effetto della causa estintiva.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata con il deposito della domanda e del versamento dovuto, comporta la sospensione del processo e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale previsto, la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • l. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    Norma richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue per causa estintiva correlata all'iniziativa della parte controricorrente; nella fattispecie opera anche la prenotazione a debito per la parte pubblica.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili, il deposito della domanda di definizione agevolata e dell'importo dovuto determina gli effetti processuali previsti dalla legge speciale, fino alla possibile estinzione del giudizio se non viene richiesta la trattazione nel termine stabilito.
  • Quando la causa estintiva deriva dal perfezionamento della definizione agevolata e manca l'istanza di prosecuzione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato nei termini ordinari previsti per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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