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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28399/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2023 con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscere un errore nel cumulo previsto dal provvedimento n. 164/2022 e l'erroneità dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente contestava il calcolo della pena complessiva chiedendo la rideterminazione cumulando: A) la pena di 2 anni inflitta dalla Corte d'appello di Bari (8/02/2019), che avrebbe prodotto un periodo espiato con 4 mesi e 5 giorni in eccesso; B) il periodo di presofferto di 2 anni e 7 mesi relativo al procedimento conclusosi con sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/04/2014, che aveva portato a una pronuncia di "non doversi procedere" per estinzione per prescrizione. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 78, 81 c.p., 657, 663, 666, 671 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che la corte avrebbe omesso di adottare un provvedimento favorevole al condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che: 1) la sentenza relativa al procedimento definito con "non doversi procedere" per prescrizione non poteva partecipare alla rideterminazione della pena (non essendovi una pena da cumulare) e che la richiesta era in realtà una domanda di riconoscimento della fungibilità del periodo di custodia cautelare, domanda già esaminata e rigettata dal Procuratore generale senza specifiche censure dalla difesa; 2) la sentenza la cui pena era stata interamente espiata non richiedeva rideterminazione della pena complessiva, e il Procuratore generale aveva correttamente effettuato il computo formale per valorizzare i giorni di liberazione anticipata maturati nel relativo procedimento, computo anch'esso non censurato specificamente. Per tali ragioni le censure difensive sono risultate generiche e infondate. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto non applicabile la partecipazione alla rideterminazione per il procedimento estinto per prescrizione, essendo in quel giudizio assente una pena da cumulare.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena nel cumulo; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di controparti specifiche, non sussistessero profili di errato cumulo da correggere.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma riferita alla procedura esecutiva; utilizzata nel contesto del giudizio di esecuzione e del controllo sul provvedimento di cumulo.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli atti del giudice dell'esecuzione e alla formazione dell'ordine di esecuzione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del Procuratore generale fossero adeguate e non specificamente contestate.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma concernente gli atti dell'esecuzione penale e le contestazioni relative al computo delle pene; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi esperibili contro i provvedimenti di esecuzione; la Corte ha valutato l'assenza di specifiche censure sulle determinazioni compiute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come parametro per valutare l'eventuale esclusione della condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste da quella pronuncia per escludere la condanna.

Massime di principio

  • Se un procedimento è stato definito con pronuncia di "non doversi procedere" per estinzione per prescrizione, non esiste alcuna pena da cumulare e quel procedimento non partecipa alla rideterminazione della pena complessiva.
  • Il periodo di presofferto (custodia cautelare o altro tempo di pena anticipata) può essere richiesto come periodo "fungibile" solo se vi è titolo giuridico; il giudice o la Procura devono motivare il rigetto e la difesa deve sollevare censure specifiche per impugnare tale motivazione.
  • Se una sentenza è già stata integralmente espiata, non sussiste la necessità di rideterminare la pena complessiva per includere nuovamente quella durata; possono essere invece effettuati calcoli formali per valorizzare benefici come i giorni di liberazione anticipata maturati in altre procedure.
  • I ricorsi in Cassazione in materia esecutiva devono essere specifici e non limitarsi a rilievi generici: la genericità e aspecificità delle censure comportano l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali o per manifesta infondatezza, è possibile la condanna alle spese e l'ingiunzione di somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la concretezza e la precisione delle doglianze prima di proporre impugnazioni.

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