Cassazione Penale, Sentenza n. 28399/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2023 con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscere un errore nel cumulo previsto dal provvedimento n. 164/2022 e l'erroneità dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente contestava il calcolo della pena complessiva chiedendo la rideterminazione cumulando: A) la pena di 2 anni inflitta dalla Corte d'appello di Bari (8/02/2019), che avrebbe prodotto un periodo espiato con 4 mesi e 5 giorni in eccesso; B) il periodo di presofferto di 2 anni e 7 mesi relativo al procedimento conclusosi con sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/04/2014, che aveva portato a una pronuncia di "non doversi procedere" per estinzione per prescrizione. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 78, 81 c.p., 657, 663, 666, 671 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che la corte avrebbe omesso di adottare un provvedimento favorevole al condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che: 1) la sentenza relativa al procedimento definito con "non doversi procedere" per prescrizione non poteva partecipare alla rideterminazione della pena (non essendovi una pena da cumulare) e che la richiesta era in realtà una domanda di riconoscimento della fungibilità del periodo di custodia cautelare, domanda già esaminata e rigettata dal Procuratore generale senza specifiche censure dalla difesa; 2) la sentenza la cui pena era stata interamente espiata non richiedeva rideterminazione della pena complessiva, e il Procuratore generale aveva correttamente effettuato il computo formale per valorizzare i giorni di liberazione anticipata maturati nel relativo procedimento, computo anch'esso non censurato specificamente. Per tali ragioni le censure difensive sono risultate generiche e infondate. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto non applicabile la partecipazione alla rideterminazione per il procedimento estinto per prescrizione, essendo in quel giudizio assente una pena da cumulare.
art. 81 cod. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena nel cumulo; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di controparti specifiche, non sussistessero profili di errato cumulo da correggere.
art. 657 cod. proc. pen.
Norma riferita alla procedura esecutiva; utilizzata nel contesto del giudizio di esecuzione e del controllo sul provvedimento di cumulo.
art. 663 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli atti del giudice dell'esecuzione e alla formazione dell'ordine di esecuzione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del Procuratore generale fossero adeguate e non specificamente contestate.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma concernente gli atti dell'esecuzione penale e le contestazioni relative al computo delle pene; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai rimedi esperibili contro i provvedimenti di esecuzione; la Corte ha valutato l'assenza di specifiche censure sulle determinazioni compiute.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come parametro per valutare l'eventuale esclusione della condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste da quella pronuncia per escludere la condanna.
Massime di principio
- Se un procedimento è stato definito con pronuncia di "non doversi procedere" per estinzione per prescrizione, non esiste alcuna pena da cumulare e quel procedimento non partecipa alla rideterminazione della pena complessiva.
- Il periodo di presofferto (custodia cautelare o altro tempo di pena anticipata) può essere richiesto come periodo "fungibile" solo se vi è titolo giuridico; il giudice o la Procura devono motivare il rigetto e la difesa deve sollevare censure specifiche per impugnare tale motivazione.
- Se una sentenza è già stata integralmente espiata, non sussiste la necessità di rideterminare la pena complessiva per includere nuovamente quella durata; possono essere invece effettuati calcoli formali per valorizzare benefici come i giorni di liberazione anticipata maturati in altre procedure.
- I ricorsi in Cassazione in materia esecutiva devono essere specifici e non limitarsi a rilievi generici: la genericità e aspecificità delle censure comportano l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali o per manifesta infondatezza, è possibile la condanna alle spese e l'ingiunzione di somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la concretezza e la precisione delle doglianze prima di proporre impugnazioni.
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