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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31236/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di definizione dei versamenti sospesi per gli eventi sismici e vulcanici che colpirono alcuni comuni della provincia di Catania nel 2002. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda e la CTR aveva confermato la possibilità di applicare il beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, ritenendo cumulabili la sospensione/riduzione del dovuto con una precedente istanza di condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002, escludendo che si trattasse di un inammissibile "condono su condono". L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., della disciplina e delle interpretazioni eurounitarie in materia di aiuti di Stato e degli artt. 107 e 108 TFUE, sostenendo che la società, in quanto impresa di capitali titolare di reddito d’impresa, non avrebbe potuto beneficiare della norma agevolativa perché ciò avrebbe integrato un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE. La contribuente intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sulla natura e applicabilità della sospensione/rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 rispetto a una precedente istanza di condono, mentre il ricorso si era concentrato sull’asserita incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e sulla qualità di impresa comunitaria della contribuente. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso era privo della necessaria specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. In ogni caso, ha aggiunto che la questione sarebbe stata comunque infondata nel merito, perché la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, senza poter introdurre eccezioni non previste. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte contribuente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre una violazione sull’onere della prova, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso, limitandosi a rilevare l’inammissibilità del motivo per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge; la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre motivi specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    Norma eccezionale che disciplina la definizione delle omissioni e dei ritardi nei pagamenti tributari con riduzione del dovuto; la sospensione dei termini si applica anche alle rate di condono non pagate.

  • artt. 4 d.l. n. 245/2002 e 9, comma 2, L. n. 212/2000

    Letti congiuntamente, sono interpretati nel senso che la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari opera anche per le rate di condono non pagate e iscritte a ruolo.

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    Richiamato come precedente istanza di condono già presentata dalla contribuente; non esclude l’applicazione della successiva sospensione/rateizzazione.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Invocati dalla ricorrente in tema di aiuti di Stato, ma la Corte ritiene la doglianza non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 53 Cost.

    Evocato nel ragionamento della Corte per sottolineare che un inammissibile "condono su condono" si porrebbe astrattamente in contrasto con il principio di capacità contributiva; tale profilo è però trattato solo come richiamo al quadro giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una questione diversa o solo astrattamente collegata alla decisione.
  • La violazione di legge denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi la norma asseritamente violata, ne illustri il contenuto precettivo e la confronti puntualmente con la statuizione impugnata.
  • La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per eventi eccezionali si applica anche alle rate di condono non pagate e già iscritte a ruolo, salvo che una limitazione espressa risulti dalla legge.
  • In materia di agevolazioni tributarie, l’interprete non può introdurre eccezioni non previste dal dato normativo quando la finalità della disciplina è quella di favorire i contribuenti colpiti da eventi imprevedibili.
  • Una precedente istanza di condono non esclude automaticamente la successiva fruizione della sospensione/rateizzazione prevista da una norma sopravvenuta, se la legge non vieta espressamente il cumulo e l’operazione non si traduce in un condono duplicato in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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