Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-230/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 novembre 2022. — X contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 2, lettera f) – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Nozione di “minore non accompagnato” – Diritto al ricongiungimento familiare – Rifugiato minorenne coniugato al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro – Matrimonio di minorenne non riconosciuto in tale Stato membro – Coabitazione con il coniuge residente legalmente in tale Stato membro. — Causa C-230/21

Giurisprudenza europea62021CJ0230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per il ricongiungimento familiare con i genitori, un rifugiato minorenne non accompagnato non deve necessariamente essere non coniugato. La nozione di minore non accompagnato di cui alla direttiva 2003/86 si fonda solo sull’età e sull’assenza di un adulto responsabile, non sullo stato civile. Di conseguenza, il matrimonio del minore non esclude il diritto al ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado.

Rinvio pregiudiziale sul diritto al ricongiungimento familiare del rifugiato minore non accompagnato con gli ascendenti diretti di primo grado, anche se coniugato.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che un rifugiato minore non accompagnato deve essere non coniugato per beneficiare del ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado; in subordine, se un rifugiato minorenne il cui matrimonio non sia riconosciuto nello Stato membro per ragioni di ordine pubblico possa comunque essere qualificato come minore non accompagnato.

Principio di diritto

Un rifugiato minore non accompagnato che soggiorna in uno Stato membro ha diritto al ricongiungimento familiare con i propri ascendenti diretti di primo grado ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE anche se è coniugato: la direttiva non subordina tale diritto allo stato civile del minore, ma soltanto alla sua età e alla sua condizione di non accompagnato. L’interpretazione deve essere conforme all’obiettivo della direttiva di garantire una protezione rafforzata ai rifugiati minori e all’interesse superiore del minore, senza poter importare condizioni tratte dal regolamento Dublino III, che disciplina una materia diversa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 2, lettera f), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2003/86/CE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettera g), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 9 regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rinvio pregiudiziale sul ricongiungimento familiare del rifugiato minore non accompagnato coniugato

La Corte di giustizia, Terza Sezione, è intervenuta su un rinvio pregiudiziale del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati. La controversia riguardava il rigetto di un visto per la madre di una rifugiata minorenne e dei visti umanitari per i fratelli minori, dopo che le autorità belghe avevano ritenuto irrilevante il diritto al ricongiungimento con i genitori per effetto del matrimonio della figlia.

Fatti e procedimento principale

X, di origine palestinese, aveva una figlia nata nel 2001 che, quando era ancora minorenne, aveva contratto matrimonio in Libano con Y.B. e successivamente era giunta in Belgio per raggiungerlo. Le autorità belghe non avevano riconosciuto il matrimonio per ragioni di ordine pubblico, avevano qualificato la figlia come minore straniera non accompagnata e, in un secondo momento, le avevano riconosciuto lo status di rifugiata.

X aveva poi chiesto un visto per il ricongiungimento familiare con la figlia e visti umanitari per gli altri figli minorenni. Dopo un primo annullamento giurisdizionale, il ministro belga aveva nuovamente respinto le domande, ritenendo che la figlia, essendo coniugata, non facesse più parte della famiglia nucleare dei genitori. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la direttiva 2003/86 imponesse anche al rifugiato minore non accompagnato di essere non coniugato.

Questioni pregiudiziali

Le questioni sottoposte alla Corte erano essenzialmente due:

  • se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, richieda che il rifugiato minore non accompagnato sia non coniugato per ottenere il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado;
  • in caso affermativo, se un matrimonio celebrato all’estero ma non riconosciuto nello Stato membro per ragioni di ordine pubblico impedisca comunque di considerare il minore come "non accompagnato".

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato anzitutto la direttiva 2003/86 sul diritto al ricongiungimento familiare, in particolare:

  • il considerando 2, che richiama la tutela della famiglia e i diritti fondamentali;
  • il considerando 8, che impone condizioni più favorevoli per i rifugiati;
  • l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 2, lettera f), che definisce il "minore non accompagnato";
  • l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, che disciplina i familiari ricongiungibili e, per i figli minorenni, richiede che non siano coniugati;
  • l’articolo 5, paragrafo 5, sull’interesse superiore del minore;
  • l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), che impone il ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato.

Il giudice del rinvio aveva evocato anche il regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), in particolare gli articoli 2, lettera g), 8 e 9, ma la Corte ha chiarito che tale regolamento riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, non le condizioni del ricongiungimento familiare.

Ragionamento della Corte

La Corte ha effettuato un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della direttiva 2003/86.

Sul piano letterale, ha rilevato che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), impone agli Stati membri un obbligo positivo e preciso di autorizzare l’ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato, senza rinviare allo stato civile del minore. La definizione di minore non accompagnato dell’articolo 2, lettera f), contiene solo due requisiti: essere minore di diciotto anni ed essere privo dell’accompagnamento di un adulto responsabile secondo legge o usi.

Sul piano sistematico, la Corte ha osservato che la direttiva distingue espressamente le ipotesi in cui lo stato civile è rilevante. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, prevede che i figli minorenni del soggiornante non devono essere coniugati; tale requisito non è invece riprodotto nell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a). Da ciò la Corte ha desunto che il legislatore dell’Unione non ha voluto subordinare la protezione rafforzata del rifugiato minore non accompagnato alla condizione di non coniugato.

La Corte ha inoltre respinto il richiamo al regolamento Dublino III, sottolineando che esso disciplina una materia diversa e non può incidere sui presupposti del diritto al ricongiungimento familiare previsti dalla direttiva 2003/86.

Sul piano teleologico, la Corte ha valorizzato la finalità della direttiva di facilitare il ricongiungimento familiare, soprattutto per i rifugiati, che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. Ha ritenuto che una lettura restrittiva, limitata ai soli minori non coniugati, sarebbe contraria alla protezione rafforzata che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), mira a garantire. Ha anche osservato che lo stato coniugale non elimina la vulnerabilità del minore e, anzi, in particolare per le ragazze, può essere indice di matrimoni precoci o forzati.

La Corte ha richiamato inoltre la Carta dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, che impongono di considerare la vita familiare, l’interesse superiore del minore e la necessità di mantenere relazioni con entrambi i genitori.

Decisione/dispositivo

La Corte ha risposto alla prima questione affermando che un rifugiato minore non accompagnato residente in uno Stato membro non deve essere non coniugato per acquisire lo status di soggiornante ai fini del ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado.

Poiché la risposta alla prima questione era sufficiente a definire la controversia, la Corte ha dichiarato che non occorreva rispondere alla seconda questione.

Principi affermati

La pronuncia afferma che:

  • la nozione di "minore non accompagnato" ai sensi della direttiva 2003/86 è autonoma e non comprende il requisito del non matrimonio;
  • il diritto al ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato è un obbligo degli Stati membri e non una facoltà;
  • il regolamento Dublino III non può essere utilizzato per restringere l’ambito applicativo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86;
  • l’interpretazione della direttiva deve essere conforme alla Carta e all’obiettivo di protezione rafforzata dei minori rifugiati.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareasilo e protezione internazionalerifugiati minori non accompagnatidiritti fondamentaliimmigrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.