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Sentenza

Sentenza n. 482/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39754 inoltrata il : 07/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202511365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 7 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'obbligo di provvedere entro il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, poiché l'Amministrazione non aveva ancora deciso sull'istanza nonostante il decorso del termine massimo di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il termine per la conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 5 ottobre 2024 senza che il Ministero adottasse un provvedimento espresso. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma ha ritenuto tali circostanze non sufficienti a giustificare l'inerzia, conformandosi all'orientamento consolidato della Sezione. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'Amministrazione la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione stabilisce il termine complessivo massimo di 120 giorni per la definizione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale, termine ritenuto ormai decorso nel caso concreto.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità connesse all'elevato numero di domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo relativo alla gestione delle domande di riconoscimento.

Massime di principio

  • La scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; il mancato rispetto del termine integra silenzio-inadempimento accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • L'elevato numero di istanze analoghe, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti possono spiegare il ritardo organizzativo, ma non giustificano il protrarsi dell'inerzia oltre il termine legalmente stabilito.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine qualora persista l'inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega, quando la mancata conclusione del procedimento dipenda da una struttura ministeriale individuabile.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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