Sentenza n. 275/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza -OMISSIS- del 26 novembre 2025 (prot. -OMISSIS-) emessa dalla Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile - PoEQ Attività Produttive del Comune di Bari, avente ad oggetto "STRUTTURA SANITARIA - STUDIO MEDICO IN BARI - DENOMINAZIONE E TITOLARITÀ IN ALLEGATO PRIVACY - ORDINANZA DI CHIUSURA", notificata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura immediata dello studio medico e di cessazione dell'attività sanitaria per asserita assenza di titolo autorizzativo e di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, medico specialista in dermatologia, esercitava dal 1979 presso il proprio studio un'attività prevalentemente personale, consistente in visite tricologiche senza interventi chirurgici. A seguito di un'ispezione dell'ASL, il Servizio igiene e sanità pubblica aveva rilevato lo svolgimento di attività dermatologica in assenza di autorizzazione o di DIA e aveva segnalato al Comune la carenza di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Il Comune aveva quindi ordinato la chiusura immediata della struttura. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di istruttoria; incompetenza comunale e violazione degli artt. 5, comma 3, punto 3.2, 8, comma 4, e 14, comma 1, lett. a), l.r. Puglia n. 9/2017; erronea qualificazione dell'attività, sostenendo che lo studio fosse soggetto a mera comunicazione di inizio attività e non ad autorizzazione; violazione della l.r. n. 9/2017, poiché la sanzione della chiusura sarebbe prevista per l'attività esercitata senza autorizzazione e non per la mancata comunicazione; difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha qualificato l'attività come studio medico a conduzione prevalentemente personale, valorizzando il ricevimento dei pazienti prevalentemente su appuntamento, l'impiego di attrezzature ordinarie proporzionate all'attività e la prevalenza dell'apporto professionale individuale del titolare. La presenza di altri tre professionisti, operanti in autonomia e senza vincolo di subordinazione, non è stata ritenuta sufficiente a trasformare lo studio in una struttura sanitaria soggetta ad autorizzazione. In base alla l.r. Puglia n. 9/2017, gli studi medici non attrezzati per chirurgia o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o rischiose per la sicurezza del paziente non sono soggetti ad autorizzazione, ma alla comunicazione di apertura all'ASL e al successivo nulla osta del servizio di igiene pubblica. Poiché la sanzione della chiusura è prevista per l'attività svolta in assenza di autorizzazione, non poteva essere applicata a uno studio soggetto a mera comunicazione di inizio attività. L'ordinanza è stata pertanto annullata per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione; le ulteriori censure sono state assorbite. Comune e ASL sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, all'esito della camera di consiglio cautelare e previo avviso alle parti, ricorrono i relativi presupposti.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del ricorso per i vizi sostanziali dell'ordinanza.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per il difetto di motivazione; il TAR ha annullato l'ordinanza anche per difetto di motivazione.
art. 4, comma 1, lett. a), l.r. Puglia n. 9/2017
I Comuni esercitano le funzioni concernenti ... il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 8, co. 4.
Attribuisce ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio nei casi individuati dalla legge regionale.
art. 5, comma 3, punto 3.2, l.r. Puglia n. 9/2017
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
Individua gli studi e le strutture sanitarie soggetti ad autorizzazione in ragione delle caratteristiche dell'attività e della complessità o rischiosità delle prestazioni.
art. 5, comma 6, l.r. Puglia n. 9/2017
non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ... nei quali i professionisti esercitano l'attività in forma singola, autonoma e indipendente
Esclude dall'autorizzazione gli studi medici a conduzione professionale personale che non configurino le attività di cui al comma 3, punto 3.2, fermo l'obbligo di comunicazione dell'apertura all'ASL e il controllo sanitario.
art. 8, comma 4, l.r. Puglia n. 9/2017
compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2
Limita l'autorizzazione comunale alle strutture rientranti nella categoria individuata dall'art. 5, comma 3, punto 3.2.
art. 14, comma 1, lett. a), l.r. Puglia n. 9/2017
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale delle conseguenze sanzionatorie; il TAR ha ritenuto applicabile la chiusura alle sole attività soggette ad autorizzazione esercitate senza tale titolo.
Massime di principio
- Uno studio medico a conduzione prevalentemente personale, nel quale il professionista esercita autonomamente con attrezzature ordinarie e senza prestazioni chirurgiche o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o rischiosità, non è soggetto ad autorizzazione all'esercizio quando la normativa regionale riserva tale obbligo alle strutture di maggiore complessità.
- La presenza di altri professionisti nello stesso immobile non trasforma di per sé uno studio medico personale in una struttura soggetta ad autorizzazione, quando tali professionisti operano autonomamente, senza vincolo di subordinazione, e resta prevalente l'apporto professionale individuale del titolare.
- Quando la normativa regionale prevede la chiusura per l'esercizio di attività sanitaria in assenza di autorizzazione, tale sanzione non può essere applicata a uno studio soggetto soltanto a comunicazione di apertura o di inizio attività, salvo la ricorrenza di ulteriori e diversi presupposti sanzionatori previsti dalla legge.
- Un provvedimento di chiusura di uno studio sanitario è illegittimo se l'amministrazione non accerta adeguatamente la natura dell'attività esercitata, la complessità delle prestazioni e l'organizzazione della struttura, e applica la disciplina autorizzatoria senza verificare se ricorrano i presupposti normativi.
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