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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Milano, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. 1008 e per l’accertamento della nullità ovvero per l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Pavia, pubblicato in data 8 agosto 2024; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ove lesivi per la ricorrente, con particolare riferimento al decreto rettorale di proroga del termine per i lavori della Commissione e di nomina della Commissione e per la condanna dell’Università ad assegnare il posto alla dott.ssa Gabriella Ottone.

Giustizia amministrativa202402639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, unitamente ai verbali della commissione, alla relazione finale e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca, deducendo in via principale l'inottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lombardia n. 1008/2021 e, in subordine, l'illegittimità propria degli atti della nuova procedura. Con il quarto motivo ha contestato, tra l'altro, le modalità di sostituzione dei commissari, assumendo la violazione dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 180/2008 e del d.m. n. 139/2009. Dagli atti emerge che l'Università si è rivolta al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Consorzio Cineca per attivare il sorteggio dei due componenti della commissione non designati dall'Ateneo e che il Ministero ha comunicato l'esito del sorteggio effettuato il 28 giugno 2023. Il giudice ha ritenuto necessario verificare in dettaglio le modalità concretamente seguite per la nomina dei commissari, l'eventuale formazione di una nuova lista di professori sorteggiabili e la normativa ritenuta applicabile.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso le domande di annullamento nel merito. Ritenendo l'acquisizione di ulteriori elementi necessaria ai fini della decisione, ha ordinato all'Università resistente, oppure in alternativa al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Consorzio Cineca tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, di depositare una relazione documentata sulle modalità di nomina dei commissari, sull'eventuale formazione di una nuova lista di professori sorteggiabili e sulla normativa concretamente applicata. Ha assegnato il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e rinviato la discussione del merito all'udienza pubblica del 28 aprile 2026. La precedente domanda di ottemperanza era stata respinta con sentenza n. 510/2025, mentre il giudizio sulle domande di annullamento era stato rimesso al ruolo ordinario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 180/2008

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alle modalità di sostituzione e nomina dei commissari; l'ordinanza richiede di chiarire quale disciplina sia stata concretamente applicata, senza pronunciarsi definitivamente sulla sua corretta interpretazione.

  • d.m. n. 139/2009

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla sostituzione dei commissari; il giudice ha disposto un approfondimento istruttorio sulle modalità di nomina e sulla normativa applicata.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una procedura selettiva è contestata in relazione alle modalità di sostituzione o nomina dei commissari, il giudice può ordinare all'amministrazione di produrre una relazione documentata che ricostruisca le operazioni concretamente svolte, l'eventuale formazione di una nuova lista di sorteggiabili e la disciplina normativa applicata.
  • Qualora gli atti già acquisiti non consentano di stabilire se la composizione di una commissione giudicatrice sia stata formata secondo la disciplina applicabile, la decisione sul motivo di ricorso può essere differita mediante un incombente istruttorio specificamente diretto a chiarire i fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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