Cassazione Penale, Sentenza n. 01077/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre euro 10.000 annui). Il Tribunale aveva assolto perché, a suo avviso, non risultava provata in modo certo la ricezione, da parte dell'imputata, della diffida (avviso di accertamento) notificata dall'INPS a un indirizzo diverso da quello di residenza. Il Procuratore ha censurato l'errata applicazione della legge penale sostanziale, sostenendo che l'irregolarità della notifica non esclude la consumazione del reato e che, al più, incide sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla norma
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice del merito. Ha rilevato che l'irregolarità o l'omissione della notifica della diffida non impedisce la procedibilità; il giudice di merito dovrà accertare la regolarità della notificazione e, in base a ciò, o rimettere l'imputata in termini concedendo il termine di tre mesi per il pagamento e l'eventuale fruizione della causa di non punibilità, oppure decidere nel merito sull'imputazione
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, conv. in L. 638/1983
«L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. [...] Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»
La Corte ricorda che la norma incrimina il comportamento omissivo e prevede una causa di non punibilità se il pagamento è effettuato entro tre mesi dalla contestazione/ notifica. Il decreto di citazione può essere equipollente all'avviso di accertamento se contiene gli elementi essenziali (periodo, importo, sede per il versamento e avviso sulla causa di non punibilità), dal cui momento decorre il termine per il pagamento
art. 2, comma-1 quater, d.l. 12/09/1983, n. 463
Richiamato quanto alla sospensione del corso della prescrizione durante il periodo in cui l'ente previdenziale può trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria; la Corte lo usa per precisare termini e decorrenze della prescrizione
art. 81, comma finale, codice penale
Norma richiamata nell'imputazione indicativa del quadro normativo; dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione o decisiva incidenza su questioni di diritto trattate
Massime di principio
- L'irregolarità o l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento da parte dell'ente previdenziale non impedisce la procedibilità penale per omesso versamento delle ritenute; essa rileva principalmente sul diritto dell'imputato a fruire della causa di non punibilità
- Il termine di tre mesi per fruire della causa di non punibilità decorre dal momento in cui l'imputato è compiutamente posto a conoscenza del periodo, dell'importo e delle modalità di pagamento; il decreto di citazione è equipollente all'avviso di accertamento solo se contiene quegli elementi essenziali
- Se manca la notifica o il decreto di citazione è incompleto rispetto agli elementi dell'avviso, il giudice di merito può rimettere l'imputato in termini e concedere un termine di tre mesi per effettuare il versamento e beneficiare della non punibilità oppure continuare il giudizio decidendo sul merito
- Se vi sono elementi che dimostrano la ricezione successiva di atti relativi allo stesso procedimento (es. decreto penale notificato al medesimo indirizzo e tempestivamente opposto), il giudice può desumere l'effettiva conoscenza dell'imputata e la persistenza del collegamento con l'indirizzo di notifica
- Il reato di omesso versamento delle ritenute è istantaneo e la prescrizione decorre dalla scadenza originaria del pagamento (di norma il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi); nella fattispecie la prescrizione maturerebbe il 16 luglio 2026, con possibili proroghe in caso di rimessione in termini
- In casi analoghi, chi valuta la situazione (giudice o difesa) deve accertare con cura le modalità e la prova delle notifiche e valutare l'eventuale necessità di un provvedimento di rinvio per consentire il pagamento che determini la causa di non punibilità
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