Sentenza n. 3282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11450/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta contro la FIGC
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sostenendo che il giudizio risarcitorio non fosse precluso dalle precedenti pronunce, poiché queste avrebbero deciso soltanto il difetto di legittimazione attiva senza esaminare la sua legittimazione personale per i danni direttamente subiti. Ha dedotto inoltre che la prescrizione applicabile fosse decennale, anziché quinquennale, e che il termine fosse stato ritualmente interrotto. La domanda traeva origine dalla complessiva condotta della FIGC relativa all'esclusione della società calcistica dal campionato 2002-2003, alla mancata successiva riammissione e all'applicazione delle norme organizzative interne che avevano comportato la perdita del titolo sportivo. L'appellante chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, prospettando una lesione derivante dalla perdita reddituale e dalla perdita di chance della società calcistica, della quale era socio indiretto.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha rilevato, anzitutto, che le precedenti sentenze del TAR Lazio e dello stesso Consiglio di Stato avevano già escluso la legittimazione dell'interessato, quale socio della società a sua volta socia della società calcistica fallita, a far valere in proprio o in via surrogatoria il danno riferibile al patrimonio della società. Il danno lamentato consisteva infatti nella perdita patrimoniale e nella perdita di chance della società calcistica e si rifletteva solo indirettamente sul patrimonio dei soci; il danno esistenziale era stato anch'esso configurato come conseguenza delle vicende societarie, non come pregiudizio personale autonomo. Il ricorrente non era quindi titolare del diritto risarcitorio azionato e difettava di legittimazione attiva. Il Collegio ha inoltre affermato che, pur non producendo giudicato sostanziale sul diritto risarcitorio, una precedente sentenza definitiva di rito che abbia accertato il difetto di legittimazione attiva preclude, in assenza di elementi nuovi idonei a superare l'ostacolo processuale, la riproposizione della medesima domanda in applicazione del vincolo del ne bis in idem. L'appellante non aveva allegato elementi nuovi relativi all'esito della procedura fallimentare o alle vicende delle società coinvolte. Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato superfluo, poiché la sentenza era comunque sorretta dalle autonome ragioni relative alla carenza di legittimazione e alla preclusione derivante dalle precedenti pronunce. Sono state compensate integralmente le spese, in ragione della necessaria integrazione motivazionale della sentenza impugnata. È stata respinta la domanda della FIGC di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi dolo o colpa grave, anche in considerazione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La sentenza ha distinto il giudicato sostanziale sul diritto dedotto dal giudicato formale derivante dalla pronuncia processuale, affermando che quest'ultimo può comunque concorrere a fondare il vincolo del ne bis in idem.
art. 324 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla definitività delle precedenti pronunce e alla preclusione processuale derivante dal giudicato.
art. 81 c.p.c.
Nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
La legittimazione ad agire richiede la coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e il titolare del rapporto giuridico dedotto, salvo i casi di legittimazione straordinaria previsti dalla legge.
art. 395, n. 5, c.p.c.
La mancata distinzione tra giudicato formale e sostanziale nel riferimento alle sentenze contrarie ad altre precedenti aventi autorità di cosa giudicata è stata valorizzata per affermare una portata ampia del vincolo del ne bis in idem.
art. 111 Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo impedisce la riproposizione della medesima domanda definitivamente respinta per ragioni processuali senza il superamento degli ostacoli già accertati.
art. 2947 c.c.
La questione della prescrizione quinquennale è stata affrontata dal giudice di primo grado e dedotta in appello, ma il Consiglio di Stato l'ha ritenuta superflua dopo il rigetto della censura relativa alla preclusione processuale.
art. 96, comma 1, c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta per l'assenza di dolo o colpa grave dell'appellante.
Massime di principio
- Il socio di una società di capitali non può ottenere in proprio il risarcimento del danno consistente nella perdita o diminuzione del patrimonio sociale, nella mancata percezione di utili o nella riduzione del valore della partecipazione, poiché tali pregiudizi costituiscono danno diretto della società e solo riflesso del socio, salvo la deduzione e la prova di un autonomo danno direttamente arrecato alla sua sfera giuridica.
- Il socio di una società fallita non è legittimato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio sociale, poiché l'esercizio delle azioni relative al patrimonio della fallita spetta agli organi della procedura, nei limiti e secondo gli strumenti previsti dalla disciplina concorsuale.
- Una sentenza definitiva che dichiari il difetto di legittimazione attiva, pur non formando giudicato sostanziale sul diritto risarcitorio, accerta in modo vincolante l'inesistenza del diritto della parte a ottenere una pronuncia di merito sulla situazione giuridica azionata e preclude la riproposizione della medesima domanda in applicazione del ne bis in idem.
- La riproposizione di una domanda già dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione è ammissibile soltanto se siano allegati e dimostrati elementi nuovi idonei a superare l'ostacolo processuale precedentemente accertato.
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, il rigetto della censura relativa a una di esse rende superfluo e privo di interesse l'esame delle ulteriori doglianze, poiché l'eventuale loro accoglimento non potrebbe comunque determinare la riforma della decisione.
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