Sentenza n. 1320/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale il 17 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio relativo all’attivazione della Carta elettronica e all’accredito della somma. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo di € 2.500,00. È stato nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale dovrà operare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Al Commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche le attività contabili necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non sono stati ritenuti legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.
art. 479 c.p.c.
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; nel caso concreto, la sentenza è stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La modifica richiamata ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; nel caso concreto, il diritto della docente alla relativa erogazione per gli anni indicati era stato accertato dal giudice ordinario nel titolo ottemperando.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso per mancata impugnazione nei termini.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione mediante copia attestata conforme presso il domicilio digitale e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sussistono i presupposti per l’attivazione della tutela esecutiva e dell’ottemperanza.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, il Commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione e, in caso di inerzia, il Commissario ad acta porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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