Sentenza del 09/09/2016 n. 6848 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratto - Affitto d'azienda - Imposta di registro - Clausola penale - Accessorietà clausola - Assolvimento ulteriore imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso l'obbligo di assolvere separatamente l'imposta di registro sulla clausola penale inserita nel contratto di affitto d'azienda. L'imposta dovuta sul contratto principale non deve quindi essere maggiorata o duplicata per la mera presenza della clausola penale, in quanto quest'ultima è accessoria e funzionale alla disciplina dell'inadempimento contrattuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un contratto di affitto d'azienda contenente una clausola penale. Si discuteva se tale clausola dovesse essere assoggettata a un'imposta di registro ulteriore e autonoma rispetto a quella applicata al contratto principale. La tesi accolta è che la clausola penale ha natura accessoria rispetto al contratto e non costituisce un autonomo negozio o elemento negoziale idoneo a generare un distinto presupposto impositivo.
Massime di principio
- Una clausola penale inserita in un contratto, quando svolge una funzione accessoria di predeterminazione delle conseguenze dell'inadempimento, non costituisce di per sé un autonomo presupposto per una nuova imposta di registro.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra il contratto principale e le pattuizioni meramente accessorie: queste ultime non sono automaticamente tassabili separatamente.
- L'ulteriore imposizione può essere giustificata solo se la clausola integra un negozio autonomo o produce effetti giuridici indipendenti rispetto al contratto principale; la semplice previsione di una penale non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, bisogna verificare la funzione concreta della clausola e il suo grado di autonomia, evitando di applicare una doppia imposizione a elementi che disciplinano soltanto l'esecuzione o l'inadempimento del contratto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 1453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 1772 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 2068 - Comm. Trib. Prov. Lecce
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 3539 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 17807 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 17808 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →