Cassazione Penale, Sentenza n. 4504/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cicalese ha impugnato l'ordinanza che respingeva la sua istanza di liberazione condizionale. Sosteneva di aver collaborato con la giustizia da oltre dieci anni, di non avere collegamenti con la criminalità, di svolgere attività di volontariato e di aver già fruito di permessi premio e detenzione domiciliare; deduceva che l'art. 16-nonies consentirebbe la concessione del beneficio anche derogando ai limiti di cui all'art. 176 c.p., e che pertanto il Tribunale aveva errato nel ritenere sussistente pericolosità sociale residua e nell'enfatizzare l'assenza di iniziative riparatorie, non tenendo conto adeguatamente della documentazione acquisita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Sorveglianza secondo cui, pur riconoscendo la collaborazione e la regolarità di condotta, non risultava provato il pieno ravvedimento del detenuto: il giudice ha valorizzato il consistente curriculum criminale (numerosi precedenti, anche per reati associativi di stampo mafioso), il lungo periodo residuo di pena (fino al 2044), la scarsa prova di attività riparatorie e di stabile occupazione. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 16-nonies facilita l'accesso formale al beneficio per i collaboratori ma non elimina la valutazione discrezionale sul ravvedimento e sull'opportunità del trattamento alternativo. Condanna alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Regola ordinaria della liberazione condizionale: richiede valutazione del ravvedimento/emenda del condannato e, nella sua versione ordinaria, subordina la concessione anche all'adempimento delle obbligazioni civili; la prova del ravvedimento va accertata in termini di certezza attraverso un percorso rieducativo compiuto.
art. 16-nonies (legge n. 8/1991 richiamata nel testo come legge n. 82/1991)
Prevede una disciplina agevolata per i collaboratori di giustizia, consentendo la liberazione condizionale anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 176 c.p. Tuttavia, tale deroga riguarda le condizioni di ammissibilità formale (es. frazione di pena espiata) e non elimina la valutazione discrezionale del giudice circa il ravvedimento e l'opportunità del beneficio; il mancato adempimento delle obbligazioni civili non è automaticamente ostativo ma rileva come indice valutabile tra gli altri.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia è un elemento positivo ma non produce automaticamente la liberazione condizionale: serve comunque prova del ravvedimento concreto e durevole.
- L'art. 16-nonies agevola l'accesso formale per i collaboratori ma non sopprime la discrezionalità del giudice nella valutazione del ravvedimento e dell'opportunità del beneficio.
- La prova del ravvedimento deve emergere da un percorso trattamentale compiuto e da comportamenti concreti: attività riparatorie verso le vittime, stabile attività lavorativa e segnali inequivocabili di reinserimento sociale sono elementi rilevanti.
- Un ampio curriculum criminale e un lungo residuo di pena possono pesare negativamente sulla prognosi di rieducazione e indurre al rigetto anche in presenza di collaborazione.
- Documentazione generica o attestazioni di mera 'buona condotta' non sono sufficienti: è richiesta evidenza concreta e circostanziata delle iniziative rieducative e riparatorie.
- Il giudice deve motivare la valutazione in termini di certezza riguardo al ravvedimento; critiche formali alla motivazione devono dimostrare la mancanza di collegamento logico tra fatti accertati e conclusione prognostica.
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