Cassazione Civile, Ordinanza n. 08938/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una cooperativa edilizia e un socio assegnatario di un immobile, poi escluso dalla cooperativa per inadempienza con delibera assembleare del 4 ottobre 2002, la cui legittimità è stata confermata in sede amministrativa. Il socio, dopo l’esclusione e nonostante l’ordine di rilascio, ha continuato a occupare l’alloggio fino all’esecuzione coattiva del rilascio del 21 ottobre 2014 e ha agito per ottenere somme che assumeva dovutegli dalla cooperativa: restituzione di ratei di mutuo versati alla banca, rimborso di spese anticipate per la costruzione dell’edificio e rimborso di spese per migliorie apportate all’immobile. La cooperativa si è difesa contestando, tra l’altro, la ripetibilità dei ratei di mutuo e delle spese per migliorie e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno da occupazione senza titolo dell’immobile e il ripristino dello stato dei luoghi per i pretesi danni. Il tribunale ha effettuato una compensazione dei crediti reciproci; la corte d’appello ha accolto solo in parte il gravame della cooperativa, rideterminando il credito del socio in misura inferiore, ma confermando che nel danno da occupazione sine titulo dovesse computarsi il periodo fino al rilascio coattivo, escludendo però il periodo in cui l’efficacia della delibera di esclusione era stata sospesa dal giudice amministrativo. In cassazione la cooperativa ha proposto tre motivi: con il primo e il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2041 c.c., sostenendo che non dovesse essere escluso dal danno il periodo di sospensione cautelare e che non dovessero essere restituiti i ratei di mutuo versati dal socio in pendenza del giudizio amministrativo; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 1590 c.c. e omessa pronuncia/motivazione sulla domanda di riduzione in pristino e sulla correlata richiesta istruttoria di integrazione della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso per cassazione, notificato il 13 gennaio 2022, risulta depositato il 7 febbraio 2022 oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.; la ricorrente aveva indicato un invio tramite corriere privato in data 1 febbraio 2022, ma la Corte ha ritenuto che, a differenza del servizio postale, il deposito a mezzo corriere privato non consenta di far valere la data di consegna come data di deposito ai fini dell’art. 369 c.p.c., salvo che sia dimostrato il possesso di un idoneo titolo abilitativo dell’operatore, circostanza non documentata. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, senza spese per la mancata costituzione dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso sulla pretesa ingiustificata locupletazione; la Corte però non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara improcedibile il ricorso.
art. 1590 c.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda di restituzione/riduzione in pristino dell'immobile; anche su tale profilo la Corte non si pronuncia nel merito per improcedibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma evocata quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 369, comma 1, c.p.c.
la Corte lo applica nel testo previgente ratione temporis, ritenendo che il ricorso dovesse essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, art. 35, commi 1 e 5
richiamato per affermare che, trattandosi di ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi il previgente testo dell’art. 369 c.p.c.
art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59
richiamato, in combinato con la disciplina del servizio postale, per escludere l’estensione ai corrieri privati della regola secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione.
art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124
richiamato per la liberalizzazione del servizio postale e per spiegare che la notificazione di atti giudiziari da parte di operatori privati è possibile solo se muniti di idonei titoli abilitativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro di quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se il deposito presso la cancelleria non avviene entro il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall’art. 369 c.p.c.; il controllo sulla tempestività è preliminare e assorbente rispetto all’esame dei motivi.
- La regola della tempestività del deposito collegata alla data di spedizione vale per il servizio postale nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non si estende automaticamente all’invio tramite corriere privato.
- L’equiparazione funzionale tra consegna al vettore e deposito processuale può operare solo se l’operatore privato è munito di idoneo titolo abilitativo; in mancanza di tale prova, la data di consegna al corriere non è sufficiente a dimostrare il tempestivo deposito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina le censure di merito, anche se formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, se dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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