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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1355

Regolamento (UE) 2024/1355 della Commissione, del 21 maggio 2024, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R1355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina europea sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari, recependo in parte nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius. La Commissione, sulla base della valutazione dell’EFSA e tenendo conto dei fattori rilevanti del regolamento (CE) n. 396/2005, modifica gli allegati II e III e sopprime dal V la voce relativa al triflumoron. L’intervento mira a mantenere la coerenza con gli standard internazionali senza abbassare il livello di protezione dei consumatori nell’Unione.

Modifica i limiti massimi di residui (LMR) di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron nei o sui prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’Unione europea in materia di sicurezza alimentare e residui di antiparassitari, con effetti diretti sui prodotti alimentari e sui mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui livelli massimi di residui per specifiche combinazioni sostanza/prodotto e, per alcune matrici, introduce o sostituisce valori in base ai CXL del Codex e alla valutazione EFSA. Non riguarda i prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 né mantiene valori inferiori quando il nuovo CXL è più basso degli LMR già vigenti; sopprime inoltre la colonna del triflumoron dall’allegato V.

Modifica dei livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è allineare la normativa dell’Unione ad alcuni nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius, mantenendo il livello di protezione dei consumatori ritenuto adeguato nell’UE.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica della revisione degli LMR. Nei considerando si evidenzia che i CXL sono stati adottati il 2 dicembre 2023 e che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, gli standard internazionali devono essere tenuti in considerazione e, quando possibile, resi coerenti con la legislazione UE senza ridurre il livello elevato di tutela.

Valutazione del rischio e riserve dell’Unione

L’EFSA ha valutato i rischi connessi ai nuovi CXL e ha pubblicato una relazione scientifica. L’Unione ha formulato riserve in sede Codex per alcune combinazioni considerate problematiche, in particolare per l’emamectina nel sottogruppo dei cavoli a infiorescenza e nel latte, per il quinclorac nei mirtilli giganti americani e nei semi di colza, e per lo spiromesifen nei prodotti di origine animale. Successivamente, grazie a nuovi dati forniti da un richiedente, la riserva sul quinclorac è stata ritirata e l’Unione ha confermato il proprio sostegno per tali CXL.

Modifiche all’allegato II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato in modo da: aggiungere la colonna del triflumoron; sostituire le colonne di benzovindiflupir, clorantraniliprolo ed emamectina; aggiornare numerosi LMR per prodotti vegetali e animali. Le tabelle riportano valori differenziati per frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie, con frequente rinvio al limite inferiore di determinazione analitica (*1) e con note tecniche per specifiche combinazioni (ad esempio su dati mancanti per le sperimentazioni sui residui, sulla stabilità all’immagazzinamento e sui metodi di analisi).

Modifiche all’allegato III, parte A

L’allegato III, parte A, è aggiornato sostituendo le colonne relative a quinclorac e spiromesifen. La revisione interessa un ampio ventaglio di prodotti, tra cui agrumi, bacche, uve, ortaggi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, luppolo, spezie e prodotti di origine animale. In diverse ipotesi i valori sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica (*2), mentre per altre matrici sono previsti limiti specifici più elevati, ad esempio per alcune combinazioni con uve, fragole, meloni, pomodori, cetrioli e riso.

Allegato V e combinazioni non interessate

Nell’allegato V la colonna del triflumoron viene soppressa, poiché la sostanza è ora disciplinata nell’allegato II. Il regolamento precisa inoltre che i CXL non vengono recepiti quando si riferiscono a prodotti non elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 oppure quando sono inferiori agli LMR già vigenti per la relativa combinazione antiparassitario/prodotto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR sulla base dei CXL del Codex

La Commissione recepisce nuovi limiti massimi di residui adottati il 2 dicembre 2023 dalla commissione del Codex Alimentarius per benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, quinclorac, spiromesifen e triflumoron, nei limiti in cui tali valori siano considerati sicuri e compatibili con il diritto UE.

Valutazione EFSA e criteri di accettabilità

La modifica si fonda sulla relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sulla considerazione dei fattori di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione conclude che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili; sono escluse le combinazioni per le quali l’Unione aveva formulato riserve, salvo il successivo ritiro della riserva per il quinclorac in mirtilli giganti americani e semi di colza alla luce di nuovi dati.

Modifica dell’allegato II

L’allegato II è modificato per aggiungere la colonna del triflumoron e sostituire le colonne relative a benzovindiflupir, clorantraniliprolo ed emamectina, con nuovi LMR per numerosi prodotti vegetali e animali. Per alcune combinazioni sono richiamate note a piè di pagina che segnalano il limite inferiore di determinazione analitica (*1) e specifiche osservazioni dell’EFSA su dati mancanti o sulla definizione del residuo.

Modifica dell’allegato III, parte A

Le colonne relative a quinclorac e spiromesifen sono sostituite con nuovi valori LMR per varie categorie di prodotti, inclusi agrumi, frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altre matrici. Anche qui sono previste note a piè di pagina (*2) sul limite inferiore di determinazione analitica e alcune precisazioni tecniche per singole combinazioni.

Soppressione dalallegato V

Nell’allegato V è soppressa la colonna relativa al triflumoron, coerentemente con la sua nuova collocazione nell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarimangimisanità pubblicacommercio alimentare internazionale

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