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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1469

Regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32024R1469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio contro la Russia per disciplinare in modo specifico gli utili netti inattesi e straordinari generati dai depositari centrali di titoli nell’Unione a causa del blocco dei beni della Banca centrale di Russia e di soggetti ad essa collegati. Introduce un contributo finanziario dovuto all’Unione pari al 99,7 % di tali utili, con meccanismi di trattenimento temporaneo limitati e sottoposti a controllo, nonché obblighi informativi e di cooperazione rafforzati. Le risorse raccolte sono allocate, in via principale e inizialmente, allo strumento per l’Ucraina, con possibilità di adeguamenti annuali nei limiti previsti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo il meccanismo di contributo finanziario dei depositari centrali di titoli sugli utili netti inattesi derivanti dai beni russi bloccati, al fine di sostenere l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea ai depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia, o di persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Riguarda le disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza delle misure restrittive previste dall’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, a decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché le misure restrittive restano in vigore. Prevede obblighi di contabilità separata, versamento di un contributo finanziario all’Unione, comunicazioni periodiche e cooperazione con Commissione, autorità nazionali di vigilanza, BCE, EPPO, OLAF e Corte dei conti. Le somme versate sono destinate al sostegno dell’Ucraina tramite strumenti di spesa dell’Unione indicati nell’allegato XLI, con possibile riesame annuale dell’allegato.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 in materia di utili straordinari dei depositari centrali di titoli

Il regolamento 2024/1469 inserisce nel quadro sanzionatorio contro la Russia un meccanismo specifico per intercettare gli utili netti inattesi e straordinari generati nell’Unione dai depositari centrali di titoli a causa del blocco delle attività e riserve della Banca centrale di Russia e di soggetti collegati. La misura si colloca nel contesto della guerra di aggressione contro l’Ucraina e si collega alla decisione (PESC) 2024/1470, con l’obiettivo di destinare tali risorse al sostegno, alla ripresa e alla ricostruzione dell’Ucraina, nel rispetto del diritto dell’Unione e internazionale.

Contesto e finalità

Il regolamento richiama la necessità di mantenere e rafforzare le misure restrittive finché la Russia non cesserà la guerra di aggressione e non risarcirà i danni causati all’Ucraina. Sottolinea, inoltre, che gli utili straordinari derivano direttamente dall’attuazione delle sanzioni e non costituiscono un beneficio economico legittimamente atteso per i depositari centrali di titoli. In questo quadro, l’Unione decide di destinare tali importi al finanziamento del sostegno all’Ucraina.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia, o di entità che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Il meccanismo opera sulle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza delle misure restrittive e si applica dal 15 febbraio 2024, per tutto il periodo in cui restano in vigore i divieti relativi alle operazioni con tali attività e riserve.

Contabilità separata, utili netti e divieto di distribuzione

Dal 15 febbraio 2024 i depositari centrali di titoli devono:

  • contabilizzare separatamente le disponibilità liquide generate dal blocco dei beni;
  • registrare separatamente le entrate ricavate o generate da tali disponibilità;
  • determinare l’utile netto secondo il diritto nazionale, deducendo le spese pertinenti e l’imposta sulle società secondo il regime generale dello Stato membro interessato.

L’utile netto così calcolato non può essere distribuito mediante dividendi o in altra forma a favore di azionisti o terzi, salvo la parte che non rientra nel contributo finanziario dovuto all’Unione.

Contributo finanziario del 99,7 % e modalità di versamento

L’utile netto è assoggettato a un contributo finanziario dovuto all’Unione nella misura del 99,7 %. La Commissione richiede i versamenti con cadenza semestrale sulla base del bilancio intermedio e determina l’importo definitivo annuale quando è disponibile il bilancio sottoposto a revisione per l’anno N nell’anno N+1.

Se gli acconti semestrali superano l’importo definitivo:

  • la differenza è dedotta dal successivo pagamento dovuto per l’anno N+1;
  • la compensazione tiene conto anche degli importi trattenuti provvisoriamente;
  • l’importo complessivamente dovuto, dopo compensazione, non può essere inferiore a zero.

La Commissione informa semestralmente il Consiglio sugli importi trasferiti.

Trattenimento provvisorio, gestione del rischio e controllo della Commissione

I depositari centrali di titoli possono trattenere fino al 10 % del contributo finanziario a titolo provvisorio. Tale importo rimane dovuto all’Unione, ma può essere impiegato per coprire spese, rischi e perdite sostenuti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute, solo se tali oneri non possono essere coperti dalle risorse interne del depositario al momento in cui si verificano.

Se il 10 % non è sufficiente, il depositario può chiedere all’autorità nazionale di vigilanza di trattenere una quota aggiuntiva. L’autorità:

  • consulta la Commissione e, se del caso, la BCE;
  • può autorizzare la quota aggiuntiva solo se strettamente necessaria per i requisiti di gestione del rischio;
  • vede la sua decisione divenire definitiva salvo intervento della Commissione entro cinque giorni dalla notifica, o entro 24 ore in caso di urgenza.

La Commissione può inoltre ridurre successivamente la quota aggiuntiva se non più strettamente necessaria, ma non prima di quattro mesi dalla decisione definitiva dell’autorità nazionale di vigilanza.

Trasferimento degli importi non utilizzati e termine quinquennale

Gli importi trattenuti a titolo provvisorio che non siano stati utilizzati devono essere trasferiti all’Unione:

  • entro il momento della revoca delle misure restrittive, per i residui ancora esistenti;
  • oppure dopo cinque anni, se non utilizzati e non più necessari, previa verifica dell’autorità nazionale di vigilanza e salvo diverso intervento della Commissione.

L’autorità nazionale di vigilanza deve notificare alla Commissione le proprie decisioni e il periodo durante il quale gli importi possono continuare a essere trattenuti; gli importi non più trattenuti sono trasferiti all’Unione.

Obblighi informativi e cooperazione con le autorità dell’Unione

I depositari centrali di titoli interessati devono presentare alla Commissione e alle autorità nazionali competenti il bilancio intermedio e il bilancio annuale revisionato secondo le modalità stabilite da atti di esecuzione. Entro il 30 giugno di ogni anno devono anche comunicare:

  • l’ammontare complessivo residuo degli importi trattenuti al 31 dicembre precedente;
  • gli importi trattenuti utilizzati nell’anno precedente;
  • gli importi da trasferire all’Unione ai sensi delle regole sui trattenimenti provvisori.

Essi devono inoltre cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, consentendo l’accesso necessario a ordinatore responsabile, EPPO, OLAF, Corte dei conti e, se del caso, alle autorità nazionali competenti.

Destinazione delle somme e allegato XLI

Gli importi versati al bilancio dell’Unione sono destinati a sostenere l’Ucraina tramite gli strumenti di spesa elencati nell’allegato XLI. Tale allegato deve essere riesaminato ogni anno, per la prima volta entro il 1° gennaio 2025, e può essere modificato mediante regolamento di esecuzione del Consiglio, adottato su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione.

L’allegato XLI stabilisce, in via iniziale:

  • 100 % allo strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792;
  • 0 % ai programmi dell’Unione a sostegno della cooperazione in materia di appalti comuni per l’acquisto di quantitativi supplementari per l’Ucraina.

Sono ammesse deviazioni annuali fino al 10 % per far fronte a situazioni impreviste o nuovi sviluppi ed esigenze.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nel complesso, esso rafforza il nesso tra regime sanzionatorio, gestione degli utili straordinari generati dai beni bloccati e sostegno finanziario all’Ucraina.

Disposizioni principali

Nuovo regime per le disponibilità liquide dei depositari centrali di titoli

Per i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve russe per oltre 1 milione di EUR, dal 15 febbraio 2024 le disponibilità liquide accumulate solo per effetto delle sanzioni devono essere contabilizzate separatamente; anche le entrate generate da tali disponibilità vanno registrate separatamente. L’utile netto, calcolato secondo il diritto nazionale e al netto delle spese pertinenti e dell’imposta sulle società, non può essere distribuito a favore di azionisti o terzi, salvo quanto destinato al contributo finanziario UE.

Contributo finanziario all’Unione pari al 99,7 %

L’utile netto è soggetto a un contributo finanziario dovuto all’Unione pari al 99,7 %. La Commissione richiede i contributi con cadenza semestrale sulla base del bilancio intermedio e determina gli importi definitivi annuali sulla base del bilancio sottoposto a revisione. È previsto un meccanismo di compensazione se gli acconti semestrali superano l’importo definitivo.

Importi trattenuti a titolo provvisorio e controlli di vigilanza

I depositari centrali di titoli possono trattenere fino al 10 % del contributo finanziario a titolo provvisorio; una quota aggiuntiva può essere autorizzata dall’autorità nazionale di vigilanza, previa consultazione della Commissione e, se del caso, della BCE, solo se strettamente necessaria per i requisiti di gestione del rischio. La decisione della vigilanza può diventare definitiva salvo intervento della Commissione entro cinque giorni, o entro 24 ore in caso di urgenza. Gli importi non utilizzati entro cinque anni, o comunque non più necessari, sono trasferiti all’Unione; in ogni caso gli importi residui non utilizzati sono trasferiti al più tardi alla revoca delle misure restrittive.

Obblighi di rendicontazione e cooperazione

I depositari centrali di titoli devono trasmettere alla Commissione e alle autorità nazionali competenti il bilancio intermedio e quello annuale revisionato secondo le modalità stabilite da atti di esecuzione. Entro il 30 giugno di ogni anno devono inoltre comunicare gli importi residui trattenuti al 31 dicembre, gli importi utilizzati nell’anno precedente e quelli da trasferire all’Unione. Devono cooperare pienamente con l’ordinatore responsabile, l’EPPO per gli Stati partecipanti, l’OLAF, la Corte dei conti e le autorità nazionali competenti.

Uso delle somme nel bilancio dell’Unione

Gli importi versati al bilancio dell’Unione sono destinati a sostenere l’Ucraina tramite gli strumenti di spesa elencati nell’allegato XLI. L’allegato va riesaminato annualmente, per la prima volta entro il 1° gennaio 2025, e può essere modificato mediante regolamento di esecuzione del Consiglio su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione. Le somme destinate ai programmi finanziati dal bilancio UE costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento finanziario.

Ripartizione iniziale delle risorse

L’allegato XLI prevede, inizialmente, l’assegnazione del 100 % delle somme allo strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 e lo 0 % ai programmi dell’Unione a sostegno della cooperazione in materia di appalti comuni per l’acquisto di quantitativi supplementari per l’Ucraina. Sono ammesse deviazioni annuali fino al 10 % per far fronte a situazioni impreviste o nuovi sviluppi/esigenze.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemercati finanziaribilancio dell’unionerelazioni con l’ucraina

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