Cassazione Penale, Sentenza n. 29669/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena e, in subordine, la detenzione domiciliare umanitaria per gravi patologie renali che richiedono controlli clinico-laboratoristici e un regime alimentare ipoproteico, con rischio futuro di emodialisi. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto non sussistere incompatibilità assoluta con il carcere, valorizzando l'accesso a presidi ospedalieri esterni e la dieta, e aveva escluso misure domiciliari per il rischio di fuga e la pericolosità specifica. La Corte ha contestato la motivazione del Tribunale perché, pur avendo riportato la relazione sanitaria che indicava la concreta incompatibilità con l'attuale regime detentivo (ricovero in reparto ospedaliero protetto o collocazione in reparto SAI), il Tribunale non ha spiegato su quali valutazioni tecnico-specialistiche si sia basato per disattendere quelle indicazioni né ha disposto accertamenti medici integrativi o perizia quando sussistevano dubbi diagnostici.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha disposto che nel nuovo esame il Tribunale valuti concretamente la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime detentivo, eventualmente attivando accertamenti tecnici (anche peritale) ai sensi dell'art. 666 c.5 c.p.p., e svolga il necessario bilanciamento tra gravità delle patologie e pericolosità residua ai sensi dell'art. 147 c.p., motivando specificamente ogni scelta di discrepanza rispetto alle valutazioni mediche.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Protezione della dignità della persona privata della libertà e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; va valutata la compatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo in termini concreti e comparativi.
Costituzione, art. 32
Tutela del diritto alla salute: le condizioni che richiedono cure non garantibili adeguatamente in carcere possono giustificare differimento o misure alternative.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter
Prevede la detenzione domiciliare speciale per ultrasettantenni e la detenzione domiciliare umanitaria come misure alternative: la loro applicazione va considerata nel bilanciamento con la pericolosità del detenuto.
Codice penale, art. 147
Richiama la verifica della pericolosità sociale residua del condannato da bilanciare con le condizioni di salute nella decisione sul differimento o sulle misure alternative.
Codice di procedura penale, art. 666
Consente al giudice di disporre accertamenti istruttori d'ufficio (anche peritali) quando ci sono margini di dubbio diagnostico o incertezza sulla strategia terapeutica; va usato se le condizioni di salute sono decisive.
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento occorre adottare misure per tutelare i dati sensibili del detenuto (salute).
Massime di principio
- Quando una relazione medica dell'amministrazione penitenziaria segnala la concreta incompatibilità delle condizioni di salute con l'attuale regime detentivo, il giudice deve motivare espressamente e con dati tecnico-specialistici se intende discostarsene.
- Se permangono dubbi diagnostici o incertezze sulla terapia necessaria, il giudice deve avvalersi dei poteri istruttori (es. nomina di CTU o accertamenti ex art. 666 c.5 c.p.p.) prima di rigettare istanze basate su gravi condizioni di salute.
- La valutazione di compatibilità va svolta in concreto e comparativamente: non basta l'astratta disponibilità di presidi sanitari esterni, ma va accertata la concreta adeguatezza delle cure e l'incidenza dell'ambiente carcerario sul quadro clinico.
- Anche quando le condizioni di salute sono gravi, il giudice deve bilanciare tali condizioni con la pericolosità sociale residua del detenuto; tale bilanciamento deve essere motivato puntualmente e può condurre a misure meno liberali (es. detenzione domiciliare) se necessario per il contenimento del rischio.
- Il rigetto di una richiesta di differimento o di detenzione domiciliare motivato con la sola esigenza di contenimento della pericolosità necessita di accertamenti e motivazioni concrete che dimostrino l'impossibilità di misure alternative compatibili con le cure.
- In caso di decisione favorevole alla libertà (differimento) o a forme alternative, il detenuto ha interesse a impugnare scelte che privilegino una misura rispetto all'altra data la diversa incidenza sullo status libertatis.
- I provvedimenti che trattano condizioni di salute sensibili devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e, in caso di diffusione, prevedere misure di tutela della privacy.
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