Cassazione Penale, Ordinanza n. 33449/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente, dopo la proposizione dell'impugnazione, è stato ammesso all'affidamento in prova ed è stato scarcerato. La Corte ha inoltre precisato che, in questa ipotesi, non devono essere applicati i provvedimenti accessori di condanna, né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza del 6 maggio 2025, ma nelle more del giudizio di cassazione è stato scarcerato il 24 giugno 2025 dall'istituto penitenziario perché ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova. La Corte rileva che tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione del ricorso, determinandone l'inammissibilità. Non risultano dal testo altri motivi specifici di doglianza sul merito dell'ordinanza originaria.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
richiamato solo per escludere che, nel caso di sopravvenuta carenza di interesse, la declaratoria di inammissibilità ricada nelle ipotesi tipiche previste dalla norma ai fini delle conseguenze accessorie
art. 606, comma 3, c.p.p.
richiamato solo per escludere che, nel caso di sopravvenuta carenza di interesse, la declaratoria di inammissibilità ricada nelle ipotesi tipiche previste dalla norma ai fini delle conseguenze accessorie
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, intervenga un fatto che renda inutile o priva di utilità concreta la decisione impugnata.
- Se l'interesse alla decisione viene meno solo dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La sopravvenuta ammissione del detenuto a una misura alternativa che ne determini la scarcerazione può eliminare l'interesse a coltivare l'impugnazione contro il provvedimento di sorveglianza impugnato.
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