Sentenza n. 875/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, relativa alla messa a disposizione del bonus annuale della carta docente per gli anni di insegnamento con contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 451/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla disponibilità delle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute per gli anni scolastici di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha adempiuto, seppur tardivamente, alla sentenza posta in esecuzione. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e l’adempimento tardivo del Ministero. Tuttavia, ha ravvisato ragioni di compensazione parziale delle spese nel comportamento spontaneo e conciliativo dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state compensate per metà e poste per la residua metà, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente e ritenuto non compensabile.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno l’interesse alla decisione di merito.
art. 26 c.p.a.
La disciplina delle spese consente al giudice di regolarle secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
art. 92 c.p.c.
Il giudice può compensare, anche parzialmente, le spese quando ricorrono ragioni giustificative, individuate nella pronuncia nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, con funzione conciliativa.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l’importo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede le somme destinate all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, riconosciute nel caso concreto anche per gli anni di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, in attuazione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, può fondare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini della regolazione delle spese, se la pretesa azionata risultava fondata.
- Il principio della soccombenza non impedisce la compensazione parziale delle spese quando l’Amministrazione abbia spontaneamente adempiuto, seppur tardivamente, con un comportamento apprezzabile come conciliativo e diretto alla definizione del contenzioso.
- Il contributo unificato, in quanto obbligazione predeterminata direttamente dalla legge, resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione totale o parziale delle spese di giudizio e non può essere oggetto di compensazione giudiziale.
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