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Circolare

Circolare numero 27 del 30-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina i criteri operativi per il rilascio, da parte dell’Istituto, dell’attestazione di regolarità contributiva richiesta dagli enti appaltanti nella fase di liquidazione del conto finale dei lavori pubblici. Vengono richiamate le fonti normative e regolamentari di riferimento, distinti i passaggi della procedura dalla comunicazione di aggiudicazione fino alla verifica finale, definite le modalità di controllo trimestrale dei dati trasmessi dalle imprese e precisati gli effetti del mancato riscontro entro 30 giorni, con possibile rilascio di certificato negativo e attivazione del recupero del debito contributivo. La circolare indica inoltre criteri di selezione dei lavori da sottoporre a vigilanza e chiarisce il trattamento di richieste analoghe provenienti da soggetti privati o per fattispecie particolari.

Rilascio del certificato di regolarità contributiva per la liquidazione del conto finale negli appalti pubblici

Rilascio del certificato di regolarità contributiva per la liquidazione del conto finale negli appalti pubblici

La circolare ridefinisce i criteri operativi per il rilascio, da parte dell’Istituto, dell’attestazione di regolarità contributiva richiesta dagli enti appaltanti nella fase di liquidazione del conto finale dei lavori pubblici. Il documento si concentra sulla verifica della posizione contributiva dell’impresa appaltatrice con riferimento specifico ai lavori oggetto dell’appalto, tenendo conto dell’evoluzione normativa e delle esigenze di controllo emerse presso le Sedi.

Quadro normativo di riferimento

Per la definizione delle procedure vengono richiamate diverse fonti normative e circolari ministeriali e istituzionali. In particolare, la circ. n. 455 Obg/10 del 12.1.1949 ha introdotto la procedura per il rilascio delle certificazioni con utilizzo del mod. Vig.13; la circ. n. 1498 del 15.2.1952 del Ministero LL.PP. ha assegnato all’Istituto un termine di 30 giorni per il rilascio del certificato liberatorio, decorso il quale la posizione dell’impresa si presume regolare, precisando che la regolarità da verificare è quella inerente ai lavori cui la liquidazione si riferisce. Sono inoltre richiamate la circ. n. 3959 del 20.9.1958, che impone agli enti appaltanti di fornire all’Istituto gli elementi necessari al controllo, la circ. n. 904 del 29.11.1988 del Ministero LL.PP. e, soprattutto, l’art. 18, comma 7, della L. n. 55/1990, che introduce specifici obblighi di comunicazione per appaltatori e subappaltatori e la responsabilità solidale in caso di inadempimento.

Obblighi di comunicazione all’inizio dell’appalto

Ricevuta la notizia dell’aggiudicazione o dell’inizio dei lavori, trasmessa dall’ente appaltante o dalla ditta, la Sede deve aprire un’evidenza utilizzando il mod. Vig.4. La comunicazione iniziale deve essere esaminata per verificare la presenza di tutti i dati necessari, tra cui:

  • numero di matricola INPS-INAIL;
  • codice fiscale;
  • tipo di lavoro;
  • costo del lavoro;
  • incidenza della manodopera;
  • numero presumibile di lavoratori impiegati;
  • data di inizio e data presunta di fine lavori.

Se l’impresa non risulta iscritta presso la Sede ricevente, occorre individuare la Sede competente, trasferire la denuncia di aggiudicazione e informare sia la ditta sia l’ente appaltante, invitandoli a rivolgere a tale Sede tutte le successive comunicazioni.

Controllo periodico durante l’esecuzione dei lavori

La circolare prevede che la ditta trasmetta periodicamente, con cadenza non superiore a tre mesi e preferibilmente con riferimento al trimestre solare, i dati relativi al personale occupato e alle retribuzioni corrisposte per il contratto di appalto e per gli eventuali subappalti. Le Sedi devono effettuare una verifica trimestrale, confrontando i dati in loro possesso con quelli inviati dall’impresa.

In caso di mancato invio dei dati o di irregolarità, il Dirigente della Sede deve adottare gli interventi ritenuti più opportuni. La scelta delle azioni da intraprendere dipende dalla natura dei lavori e dalla dimensione economica dell’appalto e può consistere in un semplice invito, in un accertamento di reparto o, nei casi più rilevanti, in un intervento ispettivo.

Verifica finale e rilascio del certificato

Quando perviene la comunicazione di fine lavori per la liquidazione del conto finale, la Sede, verificata la completezza della documentazione, procede alla verifica della regolarità contributiva utilizzando il mod. Vig.13. Il controllo deve basarsi sul confronto tra i dati presenti in Sede e quelli forniti dai soggetti interessati, secondo lo schema allegato, con riferimento esclusivo ai lavori in appalto cui la dichiarazione si riferisce.

Se i dati risultano coerenti e la posizione contributiva è regolare, viene rilasciato il certificato con esito positivo. Se invece emergono irregolarità, o comunque non si possa attestare la regolarità, viene rilasciato il certificato con esito negativo, con l’immediata comunicazione delle ragioni all’ente appaltante e alla ditta interessata.

La circolare richiama inoltre il principio del silenzio-assenso: se l’Istituto non risponde alla richiesta entro 30 giorni, si applica la disciplina già indicata dalla normativa richiamata. In caso di esito negativo, la Sede deve determinare subito il debito contributivo e attivare le procedure di recupero.

Ritenute a garanzia e responsabilità in caso di omissioni

Viene richiamato l’art. 19 della L. n. 1063/1962, che prevede la costituzione di un deposito mediante ritenuta sul prezzo dell’appalto a garanzia degli obblighi in materia previdenziale. La norma dispone che, ove l’appaltatore ometta in tutto o in parte gli adempimenti prescritti, l’Amministrazione provveda a carico del fondo costituito con la ritenuta. Questo aspetto rafforza la funzione di garanzia collegata alla certificazione di regolarità contributiva.

Subappalto e obblighi del subappaltatore

La circolare dedica attenzione specifica al subappalto, evidenziando che l’art. 18, comma 7, della L. n. 55/1990 estende ai subappaltatori gli stessi obblighi gravanti sugli appaltatori. Ne deriva che anche il subappaltatore deve adempiere alla comunicazione all’Ente previdenziale e alla trasmissione della documentazione contributiva, con effetti analoghi in caso di inosservanza. Viene altresì ribadita la responsabilità solidale dell’appaltatore per le inadempienze del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Gli allegati operativi prevedono che l’appaltatore indichi i lavori subappaltati, le imprese subappaltatrici, gli importi, le date presumibili di inizio e fine, il numero dei dipendenti e l’incidenza della manodopera; i subappaltatori, a loro volta, devono rilasciare una dichiarazione di responsabilità con i dati sui versamenti contributivi e sul rispetto dei contratti collettivi.

Criteri di vigilanza e utilizzo dei dati acquisiti

La materia degli appalti pubblici viene considerata di particolare rilievo anche per l’attività di vigilanza. Le S.A.P. sono invitate a selezionare i lavori su cui effettuare controlli previdenziali sulla base di criteri che tengano conto:

  • del settore di attività;
  • dell’importo dell’appalto;
  • della durata dei lavori;
  • dell’eventuale frammentazione tramite subappalto;
  • di ogni altro elemento connesso alla realtà socio-economica locale.

Le priorità individuate devono essere inserite nei programmi degli accertamenti ispettivi. La circolare chiarisce inoltre che i dati raccolti nell’ambito di richieste di certificazione, anche se non riferite a pubblici appalti, possono essere utilizzati per la programmazione dell’attività di vigilanza.

Richieste di certificazione fuori dagli appalti pubblici

Sono segnalate anche richieste di rilascio del certificato liberatorio da parte di imprenditori privati o per finalità particolari, come l’iscrizione ad albi. In presenza di disposizioni normative specifiche, tali richieste devono essere trattate secondo i criteri già previsti; in assenza di norme speciali, la loro evasione è rimessa a una valutazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte dal richiedente.

Modulistica allegata e contenuto delle dichiarazioni

La circolare allega fac-simile di lettere e dichiarazioni da utilizzare nelle varie fasi della procedura. Le dichiarazioni richiedono, tra l’altro, indicazioni su:

  • dati dell’appalto e dell’impresa;
  • data di consegna e inizio lavori;
  • numero presunto di dipendenti e incidenza della manodopera;
  • versamenti contributivi globali e relativi ai soli cantieri interessati;
  • conformità delle retribuzioni ai contratti collettivi;
  • eventuali subappalti e relative dichiarazioni dei subappaltatori.

È allegato anche un prospetto di raffronto tra i dati del contratto, le informazioni periodiche trasmesse dall’impresa e il conto finale, al fine di supportare la decisione finale sul rilascio del certificato positivo o negativo.

Punti principali

Finalità della circolare e ambito di applicazione

La circolare interviene sul rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva nella fase di liquidazione del conto finale degli appalti di opere pubbliche. La materia è distinta da quella, già regolata con circolare n. 194 del 4.9.1989, relativa alla partecipazione alle gare d’appalto.

Fonti normative e regolamentari richiamate

Sono richiamate, tra le altre, la circ. n. 455 Obg/10 del 12.1.1949, che introdusse il mod. Vig.13 per il rilascio delle certificazioni; la circ. n. 1498 del 15.2.1952 del Ministero LL.PP., che assegna 30 giorni per il rilascio del certificato liberatorio e chiarisce che la verifica riguarda i lavori cui la liquidazione si riferisce; la circ. n. 3959 del 20.9.1958, che impone agli enti appaltanti di fornire tutti gli elementi utili al controllo; la circ. n. 904 del 29.11.1988 del Ministero LL.PP.; e l’art. 18, comma 7, della L. n. 55/1990, che introduce obblighi di comunicazione e di trasmissione della documentazione contributiva per appaltatori e subappaltatori.

Procedura dalla comunicazione di aggiudicazione all’avvio del controllo

Ricevuta la notizia dell’aggiudicazione o dell’inizio dei lavori, la Sede apre un’evidenza con mod. Vig.4. Deve verificare la completezza della comunicazione iniziale, che deve contenere matricole INPS-INAIL, codice fiscale, tipo e costo del lavoro, incidenza della manodopera, numero presumibile di lavoratori e date di inizio e fine previste. Se l’impresa non è iscritta presso la Sede competente, la pratica va trasferita alla Sede individuata, informando ditta ed ente appaltante.

Controllo periodico e richieste di dati all’impresa

La ditta deve trasmettere con cadenza non superiore a tre mesi, preferibilmente per trimestre solare, i dati sul personale occupato e sulle retribuzioni corrisposte per l’appalto e per eventuali subappalti. La Sede effettua una verifica trimestrale, confrontando i dati in proprio possesso con quelli inviati dall’impresa, e può intervenire con semplice invito, accertamento di reparto o intervento ispettivo, in funzione della natura e dell’entità dei lavori.

Rilascio del certificato alla fine dei lavori

Alla comunicazione di fine lavori, se la documentazione è completa, la Sede procede al rilascio del certificato con esito positivo mediante mod. Vig.13, dopo avere verificato la correntezza contributiva e la congruità dei versamenti rispetto ai soli lavori in appalto oggetto della dichiarazione. Se non viene dato riscontro entro 30 giorni opera il silenzio-assenso, con conseguente rilascio del certificato negativo se emergono irregolarità o se la regolarità non risulta comprovata.

Effetti del certificato negativo e recupero del debito

In caso di esito negativo, la Sede deve indicarne i motivi all’ente appaltante e darne notizia alla ditta, procedendo con immediatezza alla determinazione del debito contributivo e al suo recupero. È richiamato anche l’art. 19 della L. n. 1063/1962, che prevede una ritenuta sul prezzo d’appalto a garanzia degli obblighi previdenziali e consente all’Amministrazione di provvedere a carico del fondo costituito con tale ritenuta.

Vigilanza e selezione dei lavori da controllare

Le S.A.P. devono selezionare i lavori da sottoporre a verifica previdenziale tenendo conto del settore di attività, della dimensione economica e temporale dell’appalto, della sua frammentazione mediante subappalto e di ogni altro elemento rilevante nel contesto socio-economico locale. Le priorità così individuate devono essere inserite nei programmi ispettivi.

Richieste di certificato fuori dall’ambito dei pubblici appalti

Per richieste provenienti da imprenditori privati o relative a fattispecie particolari, come iscrizioni ad albi, il rilascio segue le disposizioni specifiche eventualmente esistenti; in mancanza, la valutazione avviene caso per caso in base alle motivazioni addotte. Anche in tali ipotesi i dati acquisiti possono essere utilizzati per programmare l’attività di vigilanza.

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