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Circolare

Circolare numero 28 del 30-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 12 e dell'art. 13 della legge n. 412/1991 sulle prestazioni pensionistiche per minorati civili. Vengono riaperti i casi di invalidi civili totali e sordomuti esclusi in precedenza dalla pensione sociale sostitutiva, ridefiniti i limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale dal 1992, disciplinata la sospensione della perequazione automatica per alcune prestazioni già in godimento e chiarita, con interpretazione autentica, la spettanza della pensione sociale nei casi sorti durante la vigenza del D.L. n. 495/1987. La circolare fissa inoltre i limiti reddituali per il 1991 e 1992, i criteri di ricalcolo provvisorio e definitivo, nonché le modalità di riesame e liquidazione delle pratiche ancora pendenti.

Prestazioni pensionistiche per minorati civili: effetti della legge n. 412/1991 su pensioni sociali, limiti di reddito e casi pendenti

Prestazioni pensionistiche per minorati civili dopo la legge n. 412/1991

La circolare interviene sugli effetti della legge 31 dicembre 1991, n. 412, in materia di prestazioni pensionistiche spettanti ai minorati civili. In particolare, chiarisce l'impatto delle modifiche normative sulle pensioni sociali sostitutive dell'invalidità civile, sui limiti reddituali applicabili dal 1992 e sulla definizione di alcune pratiche rimaste sospese o controverse.

Riesame delle posizioni di invalidi totali e sordomuti

L'art. 12, commi 1 e 2, modifica la disciplina introdotta dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che aveva reso incompatibili le provvidenze per invalidi civili con altre pensioni legate a uno stato invalidante. La nuova previsione esclude dall'incompatibilità le prestazioni erogate a ciechi civili, sordomuti e invalidi totali.

Ne consegue che devono essere riesaminate, d'ufficio o su istanza degli interessati, le pratiche degli invalidi civili totali e dei sordomuti ai quali la pensione sociale sostitutiva non era stata liquidata in base alle istruzioni della circolare n. 68 del 15 marzo 1991. Le sedi devono procedere alla liquidazione della prestazione spettante.

Per le pensioni sociali già liquidate nel corso del 1991 con decorrenza anteriore e con pagamenti sospesi, l'erogazione va ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la sospensione. La circolare precisa inoltre che, per gli effetti temporali, le operazioni di liquidazione devono riguardare tutte le prestazioni con decorrenza dal 1 gennaio 1992 e quelle antecedenti.

Resta fermo che il diritto alla prestazione dipende comunque dal mancato superamento del limite di reddito individuale, pari a lire 16.106.880 per il 1991 e a lire 17.374.490 per il 1992. Ai fini del calcolo degli interessi legali per ritardato pagamento, il termine iniziale dei 120 giorni è individuato nel 1 gennaio 1992.

Nuovi criteri di calcolo del limite di reddito per la pensione sociale

Il comma 3 dell'art. 12 introduce un criterio uniforme per l'accertamento della condizione reddituale degli invalidi civili, con esclusione di ciechi civili, sordomuti e invalidi totali, ai fini della concessione delle pensioni assistenziali da parte del Ministero dell'Interno. Dal 1 gennaio 1992 si applica infatti il limite di reddito individuale previsto per la pensione sociale dell'INPS.

Le sedi, nella definizione delle pratiche di invalidi civili parziali cui attribuire la pensione sociale sostitutiva con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991, devono verificare che l'interessato non possieda redditi personali superiori al limite previsto per la pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

La circolare richiama inoltre l'incompatibilità già prevista dall'art. 9 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: la titolarità di un altro trattamento pensionistico di invalidità a carico delle forme assicurative indicate dalla norma impedisce la liquidazione della pensione sociale sostitutiva, indipendentemente dall'importo percepito.

Quanto al metodo di calcolo, viene stabilito un limite di reddito unico per l'intero anno, determinato come somma delle singole mensilità di pensione agli importi vigenti alle decorrenze di perequazione dell'anno. Il limite calcolato su base presuntiva ha natura provvisoria e deve essere ricalcolato sulla base degli importi definitivi derivanti dalla perequazione accertata per l'anno stesso. Ciò può comportare il riesame delle domande respinte per superamento del limite provvisorio.

La revisione riguarda anche i limiti reddituali cumulativi per i cittadini ultrasessantacinquenni coniugati ai fini della pensione sociale ex art. 26 della legge n. 153/1969, con l'introduzione di un limite unico annuale.

Per il 1992 i limiti risultano così determinati:

  • limite di reddito personale: lire 4.264.050;
  • limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 13.855.600 per la pensione sociale intera;
  • limite di reddito cumulativo dei coniugi: lire 18.119.650 per l'esclusione dal diritto.

I limiti già comunicati con le circolari n. 283 e n. 285 del 17 dicembre 1991 devono intendersi sostituiti, e le tabelle allegate alla circolare rimpiazzano quelle precedentemente trasmesse.

Sospensione della perequazione automatica

L'art. 12, comma 4, contiene una disciplina transitoria volta a evitare che le pensioni sociali erogate agli invalidi civili parziali aumentino per effetto della perequazione automatica quando gli interessati dispongono di redditi superiori ai nuovi limiti.

Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3 già in godimento al 1 gennaio 1992 e con redditi eccedenti i limiti stabiliti, il meccanismo di perequazione automatica non opera finché permane tale condizione. In termini applicativi, le pensioni sociali sostitutive liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1992 a favore di invalidi parziali con redditi personali superiori a lire 4.264.050 non hanno titolo agli aumenti per perequazione automatica fino a quando il reddito non rientri nei limiti annualmente fissati.

Interpretazione autentica sulla salvaguardia dei provvedimenti adottati nel 1987-1988

L'art. 13, comma 3, affronta definitivamente il problema della pensione sociale per minorati civili emerso in relazione alle domande presentate da ultrasessantacinquenni dopo il compimento dell'età, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 1987 e il 7 febbraio 1988, durante la vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495.

La norma fornisce interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, precisando che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante la vigenza del decreto-legge si limita a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni. La circolare evidenzia quindi che solo gli atti e i provvedimenti dell'Istituto, adottati in quel periodo, possono produrre effetti utili ai fini del diritto alla prestazione.

Poiché, nella materia della pensione sociale derivativa dall'invalidità civile, l'Istituto opera come mero ente erogatore, le sedi devono verificare se nel periodo 10 dicembre 1987 - 7 febbraio 1988 siano stati adottati provvedimenti di liquidazione della prestazione comunicati agli interessati, anche se non seguiti dal pagamento effettivo. In caso positivo, la pensione deve essere attribuita. Negli altri casi va comunicata la mancata attribuzione e i fascicoli devono essere archiviati.

Punti principali

Riesame delle pensioni sociali sostitutive per invalidi totali e sordomuti

In applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 412/1991, devono essere riprese in esame, d'ufficio o su istanza degli interessati, le pratiche relative agli invalidi civili totali e ai sordomuti cui non era stata attribuita la pensione sociale sostitutiva per effetto della precedente sospensione disposta con la circolare n. 68/1991. La liquidazione va effettuata per le prestazioni con decorrenza dal 1 gennaio 1992 e per quelle precedenti. Per le pensioni sociali già liquidate nel 1991 con decorrenza anteriore e con pagamenti sospesi, deve essere ripristinata l'erogazione dal primo giorno del mese successivo alla sospensione.

Limiti di reddito e diritti acquisiti

La norma fa salvi i diritti acquisiti da chi abbia conseguito prestazioni pensionistiche per minorati civili erogate dal Ministero dell'Interno alla data del 1 gennaio 1992. Resta fermo che il diritto alla prestazione è subordinato al mancato superamento del limite di reddito individuale, pari a lire 16.106.880 per il 1991 e a lire 17.374.490 per il 1992. Ai fini degli interessi legali per ritardato pagamento, il termine iniziale dei 120 giorni è fissato al 1 gennaio 1992.

Nuovi criteri di calcolo dei limiti di reddito dal 1992

L'art. 12, comma 3, stabilisce che, dal 1 gennaio 1992, per gli invalidi civili, con esclusione di ciechi civili, sordomuti e invalidi totali, si applica il limite di reddito individuale previsto per la pensione sociale. Le sedi devono verificare, prima della liquidazione, che l'interessato non abbia redditi superiori al limite della pensione sociale ex art. 26 della legge n. 153/1969. Il limite annuale va calcolato come somma delle mensilità della pensione secondo le decorrenze di perequazione; il valore calcolato in via presuntiva è provvisorio e va ricalcolato sulla base della perequazione definitiva, con possibile riesame delle domande respinte.

Incompatibilità con altri trattamenti pensionistici

Resta confermata l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 791/1981 convertito dalla legge n. 54/1982, tra la pensione sociale sostitutiva e la titolarità da parte dell'invalido civile parziale di un altro trattamento pensionistico di invalidità a carico delle forme assicurative indicate dalla norma. L'incompatibilità opera indipendentemente dall'importo della prestazione.

Limiti di reddito 1992 per pensione sociale

A seguito della revisione dei criteri di calcolo, per il 1992 risultano i seguenti limiti: reddito personale lire 4.264.050; reddito cumulativo dei coniugi lire 13.855.600 per la pensione sociale intera e lire 18.119.650 per l'esclusione dal diritto. I limiti già comunicati con le circolari n. 283 e n. 285 del 17 dicembre 1991 devono intendersi modificati, e le tabelle allegate sostituiscono quelle precedenti.

Sospensione della perequazione automatica per taluni titolari

Il comma 4 dell'art. 12 prevede che, per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3 già in godimento al 1 gennaio 1992 e in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti, non opera la perequazione automatica finché perdura tale condizione. Ne consegue che le pensioni sociali sostitutive liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1992 a invalidi parziali con redditi personali superiori al limite non maturano gli aumenti per rivalutazione automatica fino al rientro nei limiti annuali.

Interpretazione autentica sull'art. 1 della legge n. 93/1988

L'art. 13, comma 3, fornisce interpretazione autentica della norma di salvaguardia relativa agli effetti del D.L. n. 495/1987, chiarendo che restano salvi solo gli effetti giuridici derivanti da atti e provvedimenti adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni durante il periodo di vigenza del decreto. La salvaguardia non si estende agli atti dell'Amministrazione dell'Interno.

Verifica e definizione delle pratiche pendenti

Per le pratiche di pensione sociale ancora da definire relative ai casi ricompresi nel periodo 10 dicembre 1987 - 7 febbraio 1988, le sedi devono verificare se in quel periodo siano stati adottati provvedimenti di liquidazione comunicati agli interessati, anche se non seguiti dal pagamento effettivo. In presenza di tali provvedimenti, deve procedersi all'attribuzione della pensione; negli altri casi occorre comunicare il diniego e archiviare i fascicoli.

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