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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma - quanto al ricorso n. 1103 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2138/2025, resa tra le parti, pubblicata il 1° ottobre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 677/2024; - quanto al ricorso n. 1104 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2139/2025, resa tra le parti, pubblicata il 1° ottobre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 718/2024; - quanto al ricorso n. 1105 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2140/2025, resa tra le parti, pubblicata il 1° ottobre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1001/2024; - quanto al ricorso n. 1106 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2141/2025, resa tra le parti, pubblicata il 1° ottobre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1504/2024;

Giustizia amministrativa202501106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Quattro sentenze del TAR Sicilia che avevano respinto i ricorsi contro gli atti ambientali, paesaggistici, urbanistici e di approvazione della variante relativa alla rampa di accesso alla galleria di sfollamento della fermata ferroviaria sotterranea di Cefalù

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti attuatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le proprietarie hanno impugnato quattro sentenze del TAR Sicilia, riproponendo le censure contro: il decreto ministeriale di non assoggettabilità a VIA del progetto del 2023 e il relativo parere della Sottocommissione VIA; la nota ministeriale del 2024 che aveva escluso la necessità di ulteriore screening o VIA per una nuova variante; l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza; la deliberazione del Consiglio comunale di Cefalù che aveva dichiarato il pubblico interesse e la compatibilità urbanistica dell’opera in variante; il decreto regionale di approvazione della variante urbanistica; e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Le doglianze riguardavano, in sintesi, l’asserita inefficacia della VIA originaria del 2003; l’illegittimo ricorso allo screening VIA e alla valutazione preliminare; la violazione del principio di precauzione; la carenza di istruttoria e motivazione sugli impatti costieri, geologici, geomorfologici e idrogeologici, sulla frana presente nell’area, sulla vegetazione e sugli ulivi secolari e sulla vicinanza a Villa Parlato; l’omessa o insufficiente partecipazione procedimentale; l’illegittimità della condizione relativa alla gestione delle terre da scavo; l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica e il contrasto con un precedente parere negativo; l’assenza di un interesse pubblico specifico e di una valutazione di soluzioni localizzative alternative; l’asserito peggioramento della sicurezza degli utenti per l’allungamento della galleria; l’incompetenza della Prefettura in materia di espianto degli ulivi; e l’inadeguatezza dell’istruttoria agronomica.

La decisione

Il CGARS ha riunito i quattro appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti integralmente, confermando le quattro sentenze del TAR Sicilia. Ha ritenuto che la VIA positiva del 2003 fosse ancora efficace, poiché la disciplina successiva sulla durata temporale dei provvedimenti VIA non era applicabile retroattivamente e il decreto originario non prevedeva un termine massimo di efficacia. Ne consegueva la legittimità dello screening VIA relativo alla variante del 2023 e della valutazione preliminare relativa alla variante del 2024. La condizione ambientale sulle terre da scavo non imponeva l’utilizzo come sottoprodotto senza analisi, ma invitava a privilegiare tale gestione, subordinandola alle evidenze analitiche richieste dalla normativa. La pubblicità prevista dalla disciplina VIA sostituiva le comunicazioni individuali di avvio del procedimento; inoltre, le osservazioni delle ricorrenti risultavano tardive e non era stato specificato il loro concreto apporto procedimentale. Non è stato ravvisato un difetto istruttorio sugli impatti costieri, geologici e geomorfologici: il parere del Genio civile era sostanzialmente positivo, corredato da prescrizioni tecniche, e la documentazione progettuale si fondava su più sondaggi geognostici. La presenza degli ulivi non impediva di per sé l’opera pubblica, essendo previsto il loro espianto temporaneo e reimpianto; inoltre non risultava provata l’iscrizione nell’elenco degli alberi monumentali. Non è stata dimostrata un’incidenza negativa su Villa Parlato, che la nuova variante aveva ulteriormente allontanato dalla rampa e che non risultava tra gli edifici interferenti. La Soprintendenza disponeva di ampia discrezionalità tecnica e aveva motivatamente ritenuto superate le criticità del precedente progetto, anche perché il fabbricato tecnologico era stato spostato e interrato. La localizzazione dell’opera pubblica era sottratta al sindacato giurisdizionale salvo palese illogicità, irrazionalità o travisamento, non riscontrati nel caso concreto; le ricorrenti non avevano inoltre un affidamento tutelabile sull’originaria localizzazione del 2005. Il Comune si era limitato agli aspetti urbanistici e alla dichiarazione di pubblico interesse, mentre le questioni tecniche sulla sicurezza e sul tempo di percorrenza erano state oggetto delle valutazioni e controdeduzioni dell’attuatore. Le osservazioni dei privati nel procedimento di variante urbanistica avevano natura collaborativa e non richiedevano una dettagliata confutazione. Quanto agli ulivi, la competenza prefettizia era stata ritenuta nuovamente operante dopo l’abrogazione della disciplina che attribuiva competenze alla Camera di commercio; l’istruttoria dell’Ispettorato agricolo, pur svolta mediante esame visivo dal perimetro dell’oliveto e mediante documentazione fotografica e satellitare, non presentava carenze decisive. Le appellanti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in favore delle amministrazioni, di R.F.I., del Comune di Cefalù e di Poste Italiane.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni definita nel provvedimento stesso

    La disposizione, nel testo vigente, stabilisce una durata minima e rinvia al termine definito nel provvedimento; non comporta l’applicazione retroattiva del limite temporale a una VIA del 2003.

  • art. 51, comma 2, d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020

    elevata a un minimo di dieci anni per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie

    Prevede l’elevazione a dieci anni della durata minima per le infrastrutture ferroviarie, ma non incide retroattivamente sulla VIA del 2003.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 104/2017

    procedimenti di v.i.a. e di screening v.i.a. avviati dal 16 maggio 2017

    La disciplina introdotta dal d.lgs. 104/2017 si applica ai procedimenti avviati dalla data indicata e non al precedente provvedimento VIA del 2003.

  • art. 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006

    Consente la valutazione preliminare delle modifiche o estensioni progettuali quando non presentino impatti ambientali significativi e negativi; il procedimento non richiede una fase aperta di confronto con gli interessati.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, ritenuta correttamente applicabile alla variante progettuale del 2023.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 152/2006

    tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La pubblicità della procedura VIA sul sito dell’autorità competente e nell’albo pretorio sostituisce le comunicazioni individuali di avvio del procedimento.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 65/1981

    Disciplina l’approvazione delle varianti urbanistiche per opere di rilevante interesse pubblico statale o regionale; nel caso concreto il Comune ha operato con riferimento ai soli profili urbanistici.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, la cui valutazione tecnica è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 7, comma 3, l. 10/2013

    Rileva ai fini dell’inserimento degli ulivi nell’elenco degli alberi monumentali; tale inserimento non è stato provato.

  • art. 2 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008

    L’abrogazione del d.P.R. n. 987/1955 ha determinato, secondo il giudice, la reviviscenza della competenza prefettizia in materia di abbattimento degli ulivi.

  • artt. 38 e 70 c.p.a.

    Consentono la riunione dei ricorsi connessi per soggetti e oggetto.

  • art. 104 c.p.a.

    Delimita il giudizio di appello al thema decidendum riemerso mediante la riproposizione delle censure di primo grado.

Massime di principio

  • Il limite temporale introdotto dalla disciplina sopravvenuta sulla VIA non si applica retroattivamente ai provvedimenti VIA adottati nell’ambito di procedimenti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, quando il provvedimento originario non prevedeva un termine massimo di efficacia.
  • La valutazione preliminare prevista dall’art. 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006 è utilizzabile per modifiche o varianti progettuali che non presentino impatti ambientali significativi e negativi; tale procedimento non comporta necessariamente una fase partecipativa aperta agli interessati analoga a quella prevista per le procedure VIA ordinarie.
  • Nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’indicazione di privilegiare la gestione delle terre da scavo come sottoprodotti non equivale a escludere gli obblighi di analisi e campionamento previsti dalla normativa ambientale.
  • La scelta della localizzazione di un’opera pubblica è generalmente espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice, salvo che emerga una palese illogicità, irrazionalità o un travisamento dei fatti; il privato non può pretendere la conservazione della localizzazione originaria né dedurre, in assenza di una posizione qualificata, i maggiori costi dell’alternativa progettuale.
  • La presenza di ulivi, anche di pregio, non impedisce automaticamente la realizzazione di un’opera pubblica, quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria adeguata e previsto misure tecniche di espianto temporaneo e reimpianto, salvo la prova di una specifica tutela pubblicistica ulteriore, come l’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali.
  • Le osservazioni dei privati nell’ambito di un procedimento di variante urbanistica hanno natura collaborativa e non costituiscono rimedi giuridici; l’amministrazione deve prenderle in considerazione, ma non è tenuta a confutarle con una motivazione analitica e puntuale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaPiani regolatori e varianti
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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