Corte di giustizia, Sentenza C-388/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019. — Finanzamt A contro B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 288, primo comma, punto 1, e articolo 315 – Regime speciale delle piccole imprese – Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori – Soggetto passivo-rivenditore cui si applica il regime del margine – Volume d’affari annuo che determina l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese – Margine di profitto o importi incassati. — Causa C-388/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per verificare se un rivenditore di beni d’occasione possa beneficiare del regime speciale delle piccole imprese, conta il fatturato complessivo delle cessioni e non il solo margine di profitto. Il regime del margine e quello delle piccole imprese sono autonomi e non possono essere “mescolati” ai fini del calcolo della soglia. Ne deriva l’incompatibilità con la direttiva IVA di una prassi nazionale che limiti il volume d’affari al solo margine.
Determinazione del volume d’affari per il regime delle piccole imprese quando il contribuente applica il regime del margine per rivenditori di beni d’occasione
La questione giuridica
Se l’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, per un soggetto passivo-rivenditore cui si applica il regime del margine dell’articolo 315, il volume d’affari rilevante ai fini del regime speciale delle piccole imprese vada calcolato sulla sola base del margine di profitto oppure sull’importo totale delle cessioni al netto dell’IVA; in sostanza, se una normativa o prassi nazionale che utilizza il solo margine di profitto sia compatibile con la direttiva IVA.
Principio di diritto
L’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa o prassi nazionale che, ai fini dell’accesso al regime speciale delle piccole imprese, calcoli il volume d’affari di un soggetto passivo-rivenditore che applica il regime del margine solo sul margine di profitto. Il volume d’affari deve invece essere determinato in base a tutti gli importi al netto dell’IVA incassati o da incassare per le cessioni, senza ridurli al margine, poiché i due regimi speciali sono autonomi e il riferimento dell’articolo 288 riguarda le operazioni soggette a imposizione in quanto tali, non la specifica base imponibile del regime del margine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 282-292 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 288 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 289 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 290 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 311-325 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 313 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 314 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 315 della direttiva 2006/112/CE
Determinazione del volume d’affari per il regime delle piccole imprese quando si applica il regime del margine
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda l’interpretazione della direttiva IVA in un caso di rivendita di veicoli d’occasione. Il problema era stabilire se, per verificare l’accesso al regime speciale delle piccole imprese, il volume d’affari di un soggetto passivo-rivenditore debba essere calcolato sul totale degli importi percepiti oppure soltanto sul margine di profitto imponibile ai sensi del regime del margine.
Fatti e procedimento principale
B esercitava attività di rivendita di veicoli d’occasione e applicava il regime del margine di cui all’articolo 25a dell’UStG, corrispondente al regime speciale previsto dalla direttiva IVA per i soggetti passivi-rivenditori. Per gli anni 2009 e 2010 il suo volume d’affari, calcolato sugli importi incassati, superava la soglia nazionale per le piccole imprese; calcolato sul margine di profitto, invece, rientrava nella franchigia.
L’amministrazione finanziaria aveva inizialmente accettato, per il 2009, il calcolo basato sul margine, ma successivamente aveva modificato la propria prassi, imponendo il criterio degli importi incassati. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso di B, ritenendo che l’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva IVA imponesse di considerare solo il margine. L’Ufficio delle imposte ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce il volume d’affari rilevante per il regime delle piccole imprese;
- gli articoli 282-292 della direttiva IVA, relativi al regime speciale delle piccole imprese;
- gli articoli 313-315 della direttiva IVA, relativi al regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori e al regime del margine;
- l’articolo 73 della direttiva IVA sulla base imponibile generale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se, nei casi in cui un soggetto passivo rientri nel regime del margine, il volume d’affari rilevante per il regime delle piccole imprese debba essere determinato, ex articolo 315, sulla sola differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, oppure se debba essere preso in considerazione il corrispettivo totale delle cessioni.
Ragionamento della Corte
La Corte adotta un’interpretazione autonoma e uniforme dell’articolo 288, primo comma, punto 1, in base al testo, al contesto e alla finalità della norma.
Sul piano letterale, osserva che la disposizione richiede di considerare l’importo delle cessioni e delle prestazioni “purché siano soggette a imposizione”; tale inciso si riferisce alle cessioni o prestazioni nel loro complesso e non al solo importo imponibile secondo un regime speciale. Ne segue che, per i soggetti passivi-rivenditori, le cessioni sono comunque “soggette a imposizione”, anche se solo il margine è effettivamente tassato.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che il regime delle piccole imprese e il regime del margine sono due regimi speciali autonomi e indipendenti. In assenza di un rinvio espresso tra le due discipline, non è possibile trasporre nel calcolo del volume d’affari della franchigia per le piccole imprese la nozione di margine propria del regime dei rivenditori.
Quanto alla genesi normativa, la Corte rileva che il regime delle piccole imprese esisteva già nella sesta direttiva, mentre il regime speciale dei rivenditori è stato introdotto successivamente; ciò conferma che non vi è alcun automatismo tra le due discipline.
Sul piano teleologico, la Corte richiama la funzione del regime delle piccole imprese, volto a semplificare gli obblighi amministrativi e a favorire la creazione, l’attività e la competitività delle piccole imprese. Se si considerasse solo il margine di profitto, imprese con volumi di vendita elevati ma margini bassi potrebbero beneficiare impropriamente della franchigia, ottenendo un vantaggio competitivo non giustificato.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva IVA osta a una disciplina o prassi nazionale che, per un soggetto passivo-rivenditore soggetto al regime del margine, calcoli il volume d’affari rilevante ai fini del regime delle piccole imprese soltanto sul margine di profitto. Il volume d’affari deve invece essere determinato sulla base di tutti gli importi al netto dell’IVA incassati o da incassare, indipendentemente dalle modalità concrete di tassazione di tali operazioni.
Principio affermato
Ai fini dell’accesso al regime speciale delle piccole imprese, il volume d’affari di un soggetto passivo-rivenditore va calcolato sul totale delle cessioni al netto dell’IVA e non sul solo margine di profitto; il regime del margine non modifica la nozione di volume d’affari rilevante per la franchigia delle piccole imprese.
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