Sentenza n. 13675/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma sez. quarta bis n. 14430/2024 del 15/7/2024 resa nel ricorso r.g. 1897/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva accertato l'illegittimità del silenzio ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14430/2024, con la quale era stata accertata l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, in Italia, del titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Romania. La sentenza da ottemperare aveva rilevato che l'istanza non era stata definita entro il termine di 120 giorni previsto dal d.lgs. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo l'udienza e il trattenimento della causa in decisione, il Ministero ha depositato il provvedimento del 16 aprile 2026, adottato in esecuzione della sentenza, con cui ha definito il procedimento rigettando la domanda di riconoscimento del titolo. Poiché l'Amministrazione ha comunque adottato una pronuncia espressa sulla domanda, non residuava più un'attività esecutiva che il giudice potesse ordinare nel presente giudizio. Il TAR ha precisato che la ricorrente conserva la possibilità di impugnare il diniego con un separato ricorso, non potendo tale impugnazione essere esaminata nel giudizio di ottemperanza ormai trattenuto in decisione. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse; nel caso concreto, l'adozione del provvedimento amministrativo ha fatto venir meno l'interesse all'ordine di esecuzione.
art. 2 d.lgs. 206/2007
Il testo richiama il d.lgs. 206/2007 quale fonte del termine di 120 giorni per la definizione del procedimento di riconoscimento del titolo estero; l'articolo specifico non è indicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione, anche tardiva, di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione in esecuzione della sentenza fa venir meno l'interesse a ottenere un ulteriore ordine giudiziale di esecuzione, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'adozione del provvedimento amministrativo in esecuzione del giudicato non preclude la sua autonoma impugnazione con separato ricorso; le contestazioni relative alla legittimità del nuovo provvedimento non possono essere introdotte nel giudizio di ottemperanza già trattenuto in decisione.
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