Cassazione Civile, Ordinanza n. 12086/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un macchinista dipendente impugnava una sanzione disciplinare conservativa di tre giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata per essersi presentato in ritardo all'inizio del turno a causa di un errore nella consultazione dell'orario giornaliero. Secondo i fatti accertati, il ritardo aveva imposto alla società di comandare in sostituzione un altro macchinista, con ritardo di 11 minuti nella partenza di un treno e pagamento di 4 ore di straordinario al sostituto. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 60, lett. f), del CCNL Mobilità/Attività ferroviarie, che punisce con sospensione il ritardo del lavoratore che abbia creato un pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi aziendali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, in sintesi: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.) nell'interpretazione del sistema sanzionatorio del CCNL e falsa applicazione dell'art. 60, lett. f); nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, anche sul nesso tra infrazione e conseguenze lamentate; violazione degli artt. 1223 e 1227, comma 2, c.c. in tema di causalità e conseguenze dannose; omesso esame di fatti decisivi relativi agli eventi del 18 novembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente sussunto la condotta nella clausola disciplinare di chiusura dell'art. 60, lett. f), del CCNL, motivando in modo congruo sulla gravità concreta del fatto e sulla sua idoneità a recare pregiudizio alla regolarità del servizio, e perché tale valutazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della ragionevolezza o di errori logico-giuridici. Ha respinto anche il quinto motivo, escludendo la motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata esponeva un percorso logico comprensibile e controllabile. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, in quanto miravano a una rivalutazione del fatto storico e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il lavoratore è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione, ma la Corte ribadisce che i motivi che mirano a rivalutare il merito o a contestare valutazioni di fatto non sono ammissibili nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 1362 c.c.
criterio ermeneutico del contratto collettivo invocato dal ricorrente, ma ritenuto non violato dalla decisione di merito.
art. 1363 c.c.
criterio di interpretazione sistematica invocato dal ricorrente, non ritenuto violato.
art. 1367 c.c.
criterio di interpretazione utile a preferire il significato che consente l'efficacia della clausola, dedotto dal ricorrente ma non accolto.
art. 59 lett. b) CCNL Mobilità/Attività ferroviarie
clausola del sistema sanzionatorio invocata nel ricorso per sostenere una diversa qualificazione della condotta.
art. 60 lett. a), f) CCNL Mobilità/Attività ferroviarie
la Corte riconosce applicabile la lett. f), quale clausola che sanziona il ritardo del lavoratore quando abbia arrecato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi aziendali.
artt. 61 lett. a), c), e) CCNL Mobilità/Attività ferroviarie
richiamati dal ricorrente come termini di confronto nel sistema disciplinare, ma non ritenuti decisivi ai fini della soluzione.
artt. 62 lett. a), d) CCNL Mobilità/Attività ferroviarie
richiamati dal ricorrente come norme del medesimo sistema sanzionatorio, ma non ritenuti idonei a escludere la clausola applicata.
art. 57-64 CCNL Mobilità/Attività ferroviarie
complesso delle disposizioni disciplinari del contratto collettivo, interpretato nel senso che la clausola di chiusura può ricomprendere la condotta concreta se ne ricorrono i presupposti fattuali.
art. 1223 c.c.
invocato per la causalità giuridica del danno/effetto pregiudizievole, ma la censura è stata ritenuta non conducente o mirante a rivalutare il merito.
art. 1227, comma 2, c.c.
invocato in relazione alla causalità e alla quantificazione delle conseguenze, ma non accolto.
art. 111, sesto comma, Cost.
la Corte richiama il 'minimo costituzionale' della motivazione per escludere la nullità della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole disciplinari collettive e la sussunzione del fatto concreto nella previsione sanzionatoria costituiscono, di regola, valutazioni di merito, censurabili in cassazione solo se la decisione è logicamente o giuridicamente incoerente o se il giudice si discosta in modo irragionevole dagli стандарd applicativi.
- Quando il contratto collettivo prevede una clausola disciplinare di chiusura che sanziona il comportamento del lavoratore in ragione del pregiudizio arrecato al servizio o agli interessi aziendali, il giudice può ricondurre a tale clausola anche un ritardo all'inizio del turno se, in concreto, esso abbia provocato disservizi e costi aggiuntivi.
- La motivazione è apparente solo se manca l'indicazione degli elementi posti a base del convincimento o se questi sono esposti senza una reale disamina logico-giuridica; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a una nuova lettura dei fatti, delle prove o degli eventi storici già apprezzati dai giudici di merito.
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